Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se le modalità di reclutamento di cui all'art. 3 bis del dl 80/2021 superano gli obblighi di esperimento della mobilità volontaria e l'eventuale previsione regolamentare di scorrimento di graduatorie di altri enti.
Fino al 31 dicembre 2024 le procedure di mobilità volontaria, la cui obbligatorietà è prevista, in via generale, dal comma 2bis dell’art. 30 del DLgs. 165/2001, possono non essere attivate prima dell’avvio delle procedure assunzionali. Tale deroga è stata introdotta dal comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 (modificata dal comma 14ter dell’art. 1 del DL n. 80/2021) con la finalità di “ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego”.
L’utilizzo delle procedure idoneative non esonera le amministrazioni dallo scorrimento delle graduatorie proprie attualmente vigenti e relative al medesimo profilo professionale, categoria di inquadramento e regime giuridico.
L’eventuale previsione regolamentare di scorrimento delle graduatorie di altri enti deve essere rispettata.
Infine, le procedure idoneative di cui all’art. 3bis del DL n. 80/2021 non determinano alcun obbligo di previo scorrimento delle graduatorie di altri enti che è sempre rimessa alle determinazioni delle amministrazioni e degli ordinamento interni.
21 marzo 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4245, sintomo n. 4356
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69
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