L’obbligo di qualificazione iniziale, di formazione periodica e di rinnovo quinquennale dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri è disciplinato dagli artt. 14 e 20 del DLgs. n. 286/2005.
La Corte dei Conti, sezione regionale per la Toscana, ha avuto modo di occuparsi della questione posta nel quesito con la deliberazione n. 30/2020. Alla sezione era stata posta la questione circa la possibilità o meno, per l’ente locale, di porre a carico del bilancio comunale il costo relativo al corso di formazione necessario per conseguire il rinnovo della “carta di qualificazione del conducente" (CQC) prevista, dal d.lgs. n. 286/2005, per l’esercizio dell’attività di guida dello scuolabus comunale.
La Corte ha precisato che la CQC rappresenta una particolare abilitazione in mancanza della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di conducente, per cui il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso, quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova. La Sezione, conseguentemente, ritiene che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.
Diversamente, invece, nell’ipotesi che in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus. In tal caso, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale che, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche organizzative ritenute necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto territoriale. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013).
Relativamente alla questione posta con il quesito, con il medesimo parere la Corte dei Conti ritiene che dopo l’assunzione il rinnovo della CQC è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente e, pertanto, ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC e l’attività formativa propedeutica) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.
L’onere del rinnovo quinquennale della CQC dell’autista scuolabus deve gravare, pertanto, ad avviso della Corte dei Conti, sul bilancio dell’ente locale sia nel caso in cui il dipendente sia stato assunto ab initio per lo svolgimento di detta attività, sia nel caso di successivo cambio di mansioni.
Infatti, il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale. Pertanto anche l’attività formativa può svolgersi durante l’orario di lavoro.
21 marzo 2022 Angelo M. Savazzi
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