Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti

26 Marzo 2022

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate personalmente al protocollo dell'Ente ed indirizzate al Sindaco invece che al Consiglio comunale, devono essere ritenute comunque valide? Viene asserito da più parti che sono inefficaci e quindi inidonee a produrre effetti.

Risposta

Ai sensi dell’art. 38, comma 8, TUOEL le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

L'atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace. La protocollazione delle dimissioni stesse fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, da quel momento, a produrre, tra l'altro, l'effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, trattandosi di un effetto giuridico tipico quello conseguente alle dimissioni, è importante che sia rispettata la modalità di presentazione (personale e al protocollo), mentre l’indicazione del sindaco piuttosto che al consiglio non costituisce un vizio tale da impedire l’anzidetto effetto legale.

 

Ai sensi della norma citata, le dimissioni del Consigliere comunale integrano un atto i cui effetti non dipendono dalla volontà dell'agente (non potendo perciò essere sottoposto a condizione) ma sono statuiti direttamente dalla norma, che li determina per il solo fatto della protocollazione con la quale la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua sfera di disponibilità ed è idonea a produrre l'effetto immediato della sua surrogazione (Consiglio di Stato, sez. VI – 12/8/2009 n. 4936);

L'atto di dimissioni dalla carica si configura, in buona sostanza, come actus legitimus, ossia come una manifestazione di volontà ritualmente esternata rivolta a determinare l'uscita del dichiarante dall'organo assembleare del Comune, non sottoponibile né a condizione né a termine, cosicché nessun rilievo può riconoscersi allo scopo perseguito (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 17/11/2009 n. 7166); invero, le regole formali introdotte dal legislatore hanno lo scopo di garantire l'autenticità e la spontaneità dell’abbandono della carica, prevenendo il fenomeno per cui una forza politica potrebbe esigere dai propri candidati la consegna ai dirigenti di dimissioni firmate con data in bianco, quale strumento di pressione per obbligare l'eletto a conformarsi alle direttive (Consiglio di Stato, sez. III – 27/3/2013 n. 1730).

Come ha statuito il T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 24/9/2021 n. 6004, “le dimissioni singole, disciplinate dall'art. 38 TUEL, sono riconducibili a scelte personali del Consigliere, eventualmente anche legate a ragioni di carattere politico, il quale manifesta semplicemente la sua volontà di abbandonare la carica” mentre “il rigore procedimentale introdotto dalla disposizione … si spiega perché, nell'intento del legislatore, è indispensabile che il Consiglio comunale, massimo organo rappresentativo dell'ente, possa procedere, nel breve termine di dieci giorni, alla surroga del dimissionario e, quindi, a ricostituire prontamente la propria compagine nella sua interezza”, tanto che è stato ritenuto “innegabile che la presentazione degli atti di dimissioni al segretario ex lege dell'assemblea elettiva concreti adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8 dell'art. 38 del T.U.E.L., il quale impone che le dimissioni debbano essere indirizzate al rispettivo consiglio” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 12/12/2013 n. 1336, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI – 19/8/2009 n. 4982; T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 26/10/2016 n. 2346).

Pertanto, secondo la giurisprudenza, sebbene l'art. 38, c. 8, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 preveda che il Consigliere comunale presenti le proprie dimissioni al Consiglio comunale, è anche vero che la pur condivisibile esigenza di assicurare che tali dimissioni siano assistite da particolari cautele, anche di ordine formale, non deve trovare applicazioni tali da travalicare il generale canone di proporzionalità ovvero da consentire applicazioni concrete di carattere distorto o strumentale.

24 marzo 2022             Eugenio De Carlo 

 

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