Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiE' corretto ritenere che ai sensi dell'art. 1 comma 3 alla legge 21/1992 come modificata dalla L. 12/2019 per le Regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione NCC rilasciata da un Comune abbia validità sull'intero territorio regionale e la rimessa possa essere situata anche non nel territorio comunale purché sia in quello regionale? Come si concilia però con il successivo art. 8 comma 3 della medesima Legge, che invece continua a parlare di obbligo della rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione?
L’Art. 3, comma 3, primo periodo della Legge 15/01/1992, n, 21 prevede che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione di NCC.
La suddetta prescrizione è confermata dall’Art. 8, comma 3 della suddetta legge.
L’Art. 3, comma 3, secondo periodo della Legge 21/1992 introduce alla prescrizione di cui sopra una deroga per le sole regioni Sicilia e Sardegna, consentendo di avere la sede operativa e almeno una rimessa anche fuori dal territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, purché all’interno del territorio regionale.
24 marzo 2022 Ambrogio Fichera
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Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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