Cambio cognome

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
26 Marzo 2022

Cittadina extracomunitaria rifugiata richiedente asilo viene iscritta in anagrafe la prima volta con il cognome "AAAAAAAA"; da alla luce un figlio che nell'atto di nascita ovviamente risulta figlio di AAAAAAAA.

Successivamente la Commissione Territoriale per la protezione internazionale  riconosce alla signora il cognome diverso BBBBBBBB. Successivamente vengono modificate le generalità in anagrafe e nel permesso di soggiorno.

Ora la sig. ra chiede di modificare anche il suo  cognome nell’indicazione della maternità nell’atto di nascita  del figlio;

A mio avviso ciò è possibile solo con attestazione consolare che ovviamente la sig. ra non può presentare in qualità di rifugiato.

L’art. 98 DPR 396/2000 non è applicabile; a mio avviso è possibile solo sono ai sensi dell’art 95 DPR 396/2000.

Chiedo un vostro parere.

Risposta

Come è noto, con circolare della Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’interno n. 66 del 29.11.2004 e nello stesso Massimario per l’ufficiale di stato civile viene precisato che se il nome e/o il cognome del nato, secondo le indicazioni date dal dichiarante al momento della formazione dell’atto, risultassero non conformi all’ordinamento straniero di appartenenza, l’ufficiale di stato civile può provvedere direttamente, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome del nato, ai sensi dell’art. 98 comma 1 DPR 396/2000, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare dello stato di cui l’interessato è cittadino.

Nel caso specifico, stando a quanto emerge dal quesito, ci troviamo di fronte ad una fattispecie diversa: non è “errato” il nome e/o il cognome attribuito al nato al momento della formazione dell’atto di nascita. Ci troviamo, infatti, in presenza di una situazione equiparabile al cambio di cognome del genitore (disposto dalla Commissione territoriale, anziché dallo Stato di appartenenza, data la condizione di richiedente asilo della signora), circostanza che implica l’apposizione della annotazione del cambio di cognome del genitore a margine dell’atto di nascita del figlio.

Pertanto, si ritiene corretto procedere alla annotazione di cambio di cognome del genitore utilizzando, adattandola, la formula n. 160. In detta annotazione dovrà farsi riferimento, come per ogni annotazione, all'atto o al provvedimento in base al quale l’annotazione viene eseguita. 

23 marzo 2022             Liliana Palmieri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2061, sintomo n. 2092

 

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