L’art. 1, comma 792, della l. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha stanziato, a decorrere dal 2021, un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale, in misura crescente nel corso degli anni, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata; le modalità di utilizzo di tali risorse sono state successivamente definite dal DPCM 1° luglio 2021, che ha stabilito gli obiettivi di servizio per ciascun comune in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. In pratica i comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario definito dalla CTFS e riportato nella nota tecnica allegata al DPCM, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nella nota medesima.
Tutti i comuni sono tenuti al monitoraggio del livello dei servizi offerti secondo quanto indicato nella scheda allegata a detto DPCM, le cui modalità di compilazione sono state definite dal MEF con apposite istruzioni disponibili al seguente link:
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/2021_09_20_Istruzioni-Relazione-Obiettivi-del-Sociale.pdf
Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una specifica relazione da trasmettere a SOSE entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.
La relazione consuntiva si compone di quattro sezioni:
• Quadro 1 Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
• Quadro 2 Autodiagnosi della spesa per il sociale;
• Quadro 3 Obiettivi di servizio;
• Quadro 4 Relazione in formato strutturato.
La compilazione dei Quadri 1 e 4 è obbligatoria per tutti gli enti, mentre il Quadro 2 è interamente precompilato e deve essere semplicemente controllato dall’ente locale; il Quadro 3 deve essere compilato soltanto dagli enti che non raggiungono gli obiettivi di servizio in termini di spesa per la funzione servizi sociali, e dovranno indicare il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nella predetta scheda di monitoraggio: da tale onere sono comunque esentati gli enti che, pur non raggiungendo la spesa prevista dai fabbisogni standard, risultino assegnatari di risorse aggiuntive effettive da impiegare nel potenziamento dei servizi sociali inferiori a 1.000 euro.
Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio potrà essere certificato a livello di singolo comune, ovvero anche assolto attraverso la comunicazione dell’avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all’ ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito.
La certificazione e la relazione debbono essere allegate al rendiconto e inviate entro il 31 maggio 2022 con modalità telematica a SOSE S.p.A.; in caso di mancata trasmissione, i comuni saranno soggetti ad una sanzione, consistente nel recupero del finanziamento ricevuto a valere sul Fondo di solidarietà o, in caso di incapienza, sull’IMU.
23 marzo 2022 Ennio Braccioni
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