Atto di matrimonio e attestazione sostitutiva dell'atto di naturalizzazione straniera

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
30 Marzo 2022

Il Consolato di Toronto ha inviato un atto di matrimonio e un'attestazione sostitutiva dell'atto di naturalizzazione straniera di un signore nato in questo comune, cancellato Aire per irreperibilità nel 2005.

Il consolato trasmette gli atti affinché si proceda alla relativa trascrizione o agli opportuni seguiti di Legge.

Va fatta comunque l’Attestazione Sindacale?

Il Sindaco attesta che ha perso la Cittadinanza? Non lo ha già attestato il Consolato?

Trascriviamo solamente l'attestazione senza attestazione?

Risposta

Secondo la previgente normativa, il cittadino italiano che avesse acquistato volontariamente la cittadinanza di un paese straniero perdeva quella italiana (articolo 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555).

Diversamente dal passato, oggi, il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera mantiene anche quella italiana alla quale può rinunciarvi trasferendo la propria residenza all'estero (articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

A tal proposito il Ministero dell'Interno ha fornito delucidazioni in merito alle procedure operative cui deve attenersi l'ufficiale di stato civile qualora si verifichino i casi di naturalizzazione straniera, dal momento in cui gli effetti dell'acquisto di una cittadinanza straniera sono diversi a seconda della legge in vigore (MIACEL 11 luglio 2001 n. 9).

Per il caso descritto si possono pertanto verificare due casi a seconda del periodo in cui avviene la naturalizzazione:

  1. nel caso di acquisto di cittadinanza straniera avvenuto in regime della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana), qualora il consolato trasmetta oggi per allora il provvedimento di naturalizzazione, il sindaco attesta la perdita della cittadinanza italiana e tale attestazione è trascritta nei registri di cittadinanza e annotata nell'atto di nascita del naturalizzato. Ciò sta a significare che l'ufficiale di stato civile che riceva dal console italiano all'estero un atto di acquisto della cittadinanza straniera avvenuto prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore dell'attuale legge sulla cittadinanza) deve richiedere il rilascio di un'attestazione di perdita della cittadinanza al sindaco: tale attestazione sarà trascritta con formula 193 nei registri di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita dell'interessato con formula 140 sexies.
    2.     nel caso di acquisto di cittadinanza straniera avvenuto in regime dell’attuale legislazione si rammenta che solo nel caso di naturalizzazione straniera avvenuta dopo il 16 agosto 1992 e prima del 4 giugno 2010 questa determinava la perdita della cittadinanza italiana in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1963. Anche in questo caso l’ufficiale di stato civile dovrà richiedere l’emissione dell’attestazione al Sindaco, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Tale attestazione sarà trascritta con formula 193 nei registri di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita dell'interessato con formula 140 sexies.

Prima però l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio in quanto alla data di celebrazione era ancora cittadino italiano e andrà anche annotato a margine dell’atto di nascita con la formula 132.

29 marzo 2022             Andrea Dallatomasina

 

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