Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiPremesso che una dipendente ha fruito di congedo parentale presso azienda privata per 2 mesi al 30% e successivamente presso il nostro ente ha fruito di giorni di congedo parentale retribuito al 100% (meno di un mese) tutto entro i 6 anni di vita del bambino. Ora chiede 1 giorno di congedo parentale, il bambino ha compiuto i 6 anni ma non ancora gli 8. E' corretto riconoscere il congedo parentale senza retribuzione o devo farmi dichiarare che il suo reddito non è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria? Si può sapere a quanto ammonta per l'anno 2022 questo importo minimo? Nel caso ci sia tale dichiarazione spetta ancora la retribuzione al 100% visto che non ha ancora fruito tutti i "primi" trenta giorni al 100%?
I giorni di congedo parentale tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino possono essere indennizzati, a condizione che il reddito individuale della lavoratrice, nell’anno 2022, non superi 2,5 volte l’importo del trattamento minimo a carico dell’AGO. Il valore provvisorio del trattamento minimo per il 2022 è pari a 524,35 euro (circolare Inps 33/2022). Pertanto, il reddito annuale non dovrà superare 17.041,38 euro lordi annui (pari a 524,35 x 13 mensilità x 2,5 volte).
Nella ipotesi in cui sia soddisfatto il requisito reddituale innanzi citato, secondo il costante orientamento dell’Aran, alla lavoratrice spetterà il 100 percento della retribuzione fino al raggiungimento dei primi trenta giorni di cui all’articolo 43, comma 3, CCNL 21 maggio 2018.
31 marzo 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4281, sintomo n. 4392
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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