Bollo sulle fatture elettroniche emesse dal Comune verso Privati

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
06 Aprile 2022

In quali casi è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal Comune verso Privati?

Risposta

L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse dal Comune verso “Privati” (sia titolari di partita IVA

che consumatori finali) è dovuta tutte le volte che la fattura ha importo superiore ad euro 77,47 senza applicazione dell’IVA.

In base all’art. 6 della tabella del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 7, co. 5, della Legge n. 405/1990, le fatture, ricevute, quietanze, note, i documenti di accreditamento e addebitamento di somme relative a operazioni soggette a IVA sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.

La regola generale è quella dell’alternatività IVA/Imposta di bollo (con la franchigia per gli importi fino ad euro 77,47 - nota 2 posta in calce all’art. 13 della tariffa del D.P.R. n. 642/1972).

Ovvero: se la fattura è soggetta ad IVA non si applica mai l’imposta di bollo; viceversa tutte le volte che all’interno della fattura ci sono importi superiori ad euro 77,47 non soggetti ad IVA è dovuta l’imposta di bollo di euro 2. La mancata applicazione dell’IVA può riferirsi sia al caso di operazioni esenti IVA (ex art. 10) che fuori campo IVA (ex art. 15).

Volendo schematizzare, le regole base per la corretta applicazione del bollo sulle fatture, possono essere riassunte come di seguito:

1. Non sono soggette ad imposta di bollo:

a) le operazioni interamente assoggettate ad IVA, e i documenti ad esse relativi purché ciò sia specificato (art. 6, Tabella all. B al D.P.R. n. 642/1972

b) le fatture di importo inferiore ad euro 77,47 non assoggettate ad IVA;

c) le fatture di importo superiore a euro 77,47 non assoggettate ad IVA emesse dal comune a carico di altre P.A. (ris. min. 3 luglio 2001, n. 98/E);

d) operazioni non imponibili per cessioni all’esportazione di merci (dirette e triangolari) od operazioni intracomunitarie, nonché le fatture emesse nei confronti di acquirenti/committenti soggetti passivi IVA in applicazione del meccanismo del reverse charge (art. 17, co. 6 del D.P.R. n. 633/1972);

e) operazioni per le quali l’IVA è assolta all’origine dal fornitore (ad esempio nel settore dell’editoria);

f) le ricevute fiscali (art. 13, Legge 29 febbraio 1980, n. 31).

 

2. Sono soggette ad imposta di bollo fin dall’origine (nella misura fissa di euro 2,00) le seguenti operazioni

di importo superiore ad euro 77,47:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo/oggettivo o territoriale;

b) operazioni escluse da IVA (es. art. 15, D.P.R. n. 633/1972 quali somme per penali, interessi di mora, spese sostenute in nome e per conto della controparte);

c) operazioni esenti dall’imposta (art. 10, D.P.R. n. 633/1972);

d) operazioni effettuate senza il pagamento dell’IVA (art. 74 co. 7 D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di fatture miste, ossia documenti in cui ci sono sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo di euro 2,00 se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47 (ris. min. 3 luglio 2001, n. 98/E).

4 aprile 2022                Fabio Bertuccioli

 

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