Contribuzione su borse di studio a favore di studenti

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
08 Aprile 2022

Questo Ente ha emanato due bandi per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti e studentesse iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, del valore unitario prestabilito di 100€, 250€ e 400€ ciascuno.

Si chiede se il compenso corrispondente a tali borse di studio vada assoggettato a qualsiasi tipologia di contribuzione, sia essa previdenziale che fiscale, oppure se tale tipologia di compenso debba essere assoggettata soltanto alla ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile.

Si chiede altresì se ai percettori di tali borse di studio debba essere rilasciata la Certificazione Unica.

Risposta

Le borse di studio erogate dai Comuni sono redditi assimilati da lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lett. c, DPR 917/1986) e, conseguentemente, dovrà essere operata la ritenuta ai fini Irpef. Conseguentemente dovrà essere rilasciata la Certificazione Unica.

Sulle borse di studio non esenti, è dovuta l’Irap.

Tali borse non sono da assoggettare ai fini previdenziali.

04 aprile 2022                Fabio Venanzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4297, sintomo n. 4408

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