Operazioni rilevanti a fini IVA

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
09 Aprile 2022

Nel caso di manutenzioni fatturate, nella fattispecie lavori di pavimentazione, inerenti beni patrimoniali (teatro) rilevante ai fini commerciali per l'Ente, queste fatture di manutenzione sono anche rilevanti ai fini Iva? Se si, quale la normativa di riferimento?

Risposta

L'articolo 4, comma 5, del DPR 633/1972 afferma che sono considerate, in ogni caso commerciali, e quindi soggette ad iva , le seguenti operazioni anche se svolte da enti locali:

a)  cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) gestione di spacci aziendali, di mense e la somministrazione di pasti;

e) trasporto e il deposito di merci;

f) trasporto di persone;

g) organizzazione di viaggio e soggiorno turistici;

h) servizi portuali ed aeroportuali;

i) pubblicità commerciali;

l) telecomunicazione le radiodiffusioni circolari.

I Comuni quando erogano servizi o cedono beni o comunque nell’ambito delle attività istituzionali  che effettuano a titolo oneroso, devono spesso confrontarsi con la norma fiscale e in particolar modo con l'IVA, trovandosi di fronte a non pochi problemi operativi. L'aspetto fondamentale per un Comune è quello di inquadrare, sia sotto il profilo della soggettività passiva dell’imposta, sia come soggetto garante della corretta applicazione dell'imposta, nell'ipotesi in cui lo stesso svolga l'attività solo istituzionale. E', quindi, indispensabile inquadrare i requisiti che occorrono per la definizione del soggetto passivo d'imposta e stabilire quali operazioni siano, o meno, soggette ad imposizione IVA, tenendo ben distinte le imposte in cui mancano i  presupposti per l'imposizione da quelle per le quali, pur inquadrandosi ipotesi applicative, non è previsto il pagamento dell'IVA.

L’amministrazione finanziaria con la circolare n. 18 (Prot. n. 360068/76) del 22 maggio 1976 - Dir. TT. AA, ha chiarito, tra l’altro,  che la gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc. rientra nel campo di applicazione dell’IVA.

6 aprile 2022                Federico Gavioli

 

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