Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiIl contribuente proprietario dell'immobile chiede un riesame in autotutela di accertamento eccependo che l'immobile sia assegnato al coniuge in regime di separazione.
Leggendo il verbale di separazione consensuale emerge che il possesso da parte della ex-moglie viene ricondotto al comodato gratuito, che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e che entrambi rinunciano e reciproche pretese.
Nulla circa l’affidamento dei figli in quanto sono maggiorenni.
Nella fattispecie da una parte c'è un diritto reale minore (abitazione) che se stabilito dal giudice della volontaria giurisdizione può giustificare lo spostamento della titolarità passiva del tributo in capo al coniuge affidatario dell'immobile; dall'altro c'è un rapporto obbligatorio con effetti reali (comodato) che in sede di separazione consensuale in cui i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa sembra più riconducibile ad un contratto che ad una vera e propria "assegnazione".
Secondo voi a chi spetta la titolarità passiva del tributo?
Nella fattispecie, dopo aver letto il verbale di separazione, si può affermare che non è stata prevista alcuna “assegnazione” della ex casa coniugale. Né tale assegnazione avrebbe potuto esserci, atteso che per il Nostro ordinamento questa è possibile solo in presenza di figli minori ovvero maggiorenni ma incolpevolmente non autosufficienti.
Senza dubbio, quindi, il rapporto tra i coniugi deve essere qualificato come comodato gratuito.
In quanto tale, ai fini IMU soggetto passivo rimane il marito quale titolare del diritto di proprietà sull’immobile, e ai fini TASI sarà sempre il comodante il soggetto passivo dell’imposta atteso che il comodatario, adibendo l’immobile ad abitazione principale, usufruisce dell’esenzione introdotta dalla Legge n. 208/2015.
7 aprile 2022 Lorella Martini
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