Base di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione per le Ati

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Sezione giurisdizionale – Sentenza 11 aprile 2022, n. 450

Servizi Comunali Gare

13 Aprile 2022

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Sezione giurisdizionale – Sentenza 11 aprile 2022, n. 450

Base di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione per le Ati

 

Contratti della Pubblica amministrazione – Qualificazione - Ati - Incremento del quinto - Art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 – Criterio di calcolo. 

 

       In sede di base di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione in una categoria da parte delle società partecipanti a un raggruppamento, se il parametro di riferimento da porre al denominatore è costituito dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta, il dato da porre al numeratore deve essere omogeneo e così comprendere le complessive qualificazioni possedute (anche in altre categorie) dalla società partecipante al raggruppamento che intenda usufruire del quinto di incremento (1). 

 

 

(1) Il C.g.a.  si è pronunciato sull’incremento del quinto, previsto dall’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, della qualificazione in una categoria da parte delle società partecipanti a un raggruppamento e, in particolare, sulla condizione, cui è subordinato l’aumento, della titolarità (da parte di chi aspira all’aumento) di “almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”. 

Assumendo quanto statuito dal Consiglio di Stato con una precedente pronuncia - che ha interpretato il requisito nel senso che sia necessario il possesso di qualificazione, nella stessa categoria da incrementare, per un importo pari ad almeno il 20% dell’importo complessivo a base d’asta (sentenza n. 3040 del 2021) – ha ritenuto che, se il parametro di riferimento da porre al denominatore è costituito dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta, il dato da porre al numeratore deve essere omogeneo e così comprendere le complessive qualificazioni possedute (anche in altre categorie) dalla società partecipante al raggruppamento che intenda usufruire del quinto di incremento. 

Così facendo il requisito cui l’art. 61 comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010 subordina l’aumento del quinto è conforme al dato letterale e garantisce l’esigenza, evidenziata dal Consiglio di Stato nel 2021, di evitare che la premialità del quinto esasperi gli effetti della qualificazione virtuale quando le imprese esecutrici sono una pluralità e il requisito di qualificazione risulta, di conseguenza, molto frazionato, seppur nel rispetto della ratio dell’istituto del raggruppamento. 

Nel caso di specie i partecipanti al raggruppamento aggiudicatario erano comunque in possesso del requisito del 20% dell’importo a base di gara anche se si interpreta detta condizione in conformità al (diverso) orientamento seguito dal Tar, in base al quale sia numeratore che denominatore sono da interpretare nel senso che riguardino la sola categoria interessata dall’aumento del quinto. Sicché è sufficiente che le due soggettività posseggano il 20% dell’importo indicato per la categoria interessata per usufruire dell’aumento del quinto. 
 

Indietro

Giurisprudenza

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×