Irpef 5 per mille: elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2024
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiAbbiamo ricevuto per posta un atto di divorzio da un notaio spagnolo (senza alcuna traduzione in italiano o lettera di accompagnamento) relativo ad un matrimonio contratto nel nostro comune tra un cittadino italiano (attualmente iscritto AIRE in altro Comune) ed una cittadina spagnola residente in altro Comune. E' possibile rendere efficace il divorzio effettuato in Spagna davanti ad un notaio secondo il nostro ordinamento?
In caso positivo cosa dobbiamo richiedere agli interessati?
Per i paesi dell’Unione Europea, le sentenze di divorzio (giudiziario, amministrativo o stipulato dinnanzi ad un notaio) debbono essere riconosciute efficaci in Italia, non ai sensi dell’articolo 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ma in forza del regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003.
In applicazione del Regolamento CE 2201/2003, ai fini del riconoscimento dell’efficacia di sentenza di divorzio emessa in uno degli Stati dell'Unione Europea e per la trascrizione, l’ufficiale di stato civile riceverà – con l’istanza dell’interessato redatta ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento – un certificato redatto sull’apposito modello, di cui all'allegato I al Reg. come previsto dall'art. 39 contenente tutti i dati rilevanti della sentenza (Stato, tribunale, giudice, oggetto della decisione, generalità delle parti, decorrenza degli effetti giuridici, dispositivo, ed altre eventuali notizie) e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato stesso, che esclude la sussistenza delle incompatibilità di cui alle lettere c) e d) dell’art. 22.
L'ufficiale dello stato civile dovrà verificare se al punto 5.4 del certificato, la decisione non risulti presa in contumacia e se, in generale, non risultino elementi o dubbi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico, e procedere alla trascrizione, riconoscendo l’efficacia della decisione anche per l’ordinamento italiano.
Se, al contrario, risulti al punto indicato che trattasi di decisione contumaciale o emergano dubbi o aspetti manifestamente contrari all’ordine pubblico, l’ufficiale di stato civile chiederà, in forza dell’articolo 38 secondo comma del Reg. CE, copia della sentenza e della ulteriore certificazione relativa alla notifica o all’accettazione della sentenza (articolo 37, secondo comma), il tutto debitamente tradotto a cura della parte richiedente, e in base a tale documentazione presentata, deciderà se possa esservi riconoscimento o se debba opporre un rifiuto all’istanza di trascrizione.
Tutto ciò premesso l’Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è registrato l’atto di matrimonio non può procedere a riconoscere il divorzio dichiarato in Spagna in quanto manca l’istanza della parte interessata, la dichiarazione sostitutiva e il certificato previsto dall’articolo 39 del Regolamento.
Anche la circolare n. 24-2006 il Ministero chiarisce che la trascrizione delle sentenze comunitarie nei registri di stato civile deve avvenire su istanza di parte, semplicemente allegando il certificato di cui all’art. 39 del Regolamento, senza che sia necessario produrre una copia della sentenza né la traduzione in lingua italiana del certificato stesso e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato che esclude le incompatibilità di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 22 del Regolamento.
Del rifiuto si dovrà dare comunicazione alle parti interessate.
14 aprile 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2102, sintomo n. 2132
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
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