L'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, prevede la maturazione del diritto di soggiorno permanente per il cittadino dell'Unione Europea, a seguito di 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Questi 5 anni non devono per forza essere gli ultimi 5, ma devono essere consecutivi.
Detto ciò la madre ha acquistato tale diritto per l’attività lavorativa prestata per 5 anni consecutivi dal 2008 al 2013.
Occorre ricordarsi che prima delle indicazioni dettate dalla Corte di Giustizia Europea l’orientamento del Ministero dell’Interno, che tutti noi abbiamo condiviso ed applicato fino a poco fa, era che “il figlio minore di genitore che ha maturato il diritto di soggiorno ha diritto all’attestazione di soggiorno permanente. L’estensione in tal senso del diritto acquisito dal genitore discende dal principio generale in base al quale il figlio minore segue la condizione giuridica dei genitori”.
Oggi, anche dopo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, anche se trattasi di una indicazione “nazionale”, si ritiene tuttavia in applicazione di altre fonti di rango sovranazionale (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ad esempio) che possa trovare comunque applicazione.
Pertanto i figli, all’epoca entrambi minorenni, hanno maturato anch’essi tale diritto nel periodo dal 2008 al 2013.
La madre dovrà quindi richiedere per sé stessa e per il figlio minorenne l’attestato, mentre il figlio maggiorenne dovrà rendere per sé tale dichiarazione.
26 aprile 2022 Andrea Dallatomasina
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