Utilizzo risorse ex art. 106 del D.L. n. 34/2020 assegnate agli enti locali

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
27 Aprile 2022

Visto il rilevante numero di decessi causa COVID nel nostro comune nel 2020 e 2021- attestati dai Registri  della Regione, dopo l'invio della nuova certificazione COVID e vista la disponibilità di avanzo vincolato per Fondo funzioni fondamentali è possibile utilizzare quest'anno una parte dell'avanzo vincolato per Fondo funzioni fondamentali per l'ampliamento del cimitero? La spesa per l'ampliamento da imputare a spesa COVID verrebbe quantificata dall'ingegnere progettista, limitatamente al numero dei decessi causa COVID.

Risposta

L’articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. sostegni-ter) ha previsto tra l’altro che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti possono essere utilizzate dagli enti anche nell’anno 2022 per le finalità cui le stesse sono state assegnate, e cioè per la copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Risulta pertanto che l’utilizzo di fondi suddetti deve ritenersi consentito,  ma solamente per le maggiori spese che risultino connesse e conseguenti alla situazione pandemica determinata dal Covid-19 (articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2021; FAQ n. 35 del Ministero dell’Economia); detto in altri termini, sono da ritenere finanziabili con il "Fondone" tutte le spese - e solo quelle -  che l’ente non avrebbe sostenuto se non ci fosse stato il Covid-19, spese che pertanto risultino direttamente connesse alla pandemia e quindi necessarie per affrontare i bisogni derivanti dalla situazione emergenziale (FAQ n. 32 del MEF).

Quanto sopra però è da ritenere valido per spese di natura corrente; per quanto concerne invece la possibilità di utilizzare le risorse suddette per finanziare spese di investimento, si tenga presente che la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 ha tra l’altro chiarito che “” …  tra le “Maggiori spese .... che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto “semplificazioni”) o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti “”.

Alla luce di tali indicazioni, si esprime l’avviso che la spesa per un investimento come quello indicato nel quesito, qualora venisse rendicontata tra le maggiori spese "Covid-19", quasi certamente sarebbe oggetto di rilievi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, deputata alle verifiche circa l’utilizzo dei fondi assegnati, con conseguente probabile mancato riconoscimento della ammissibilità della stessa, e quindi non sembra possa essere finanziata con i fondi assegnati dallo Stato per affrontare l'emergenza pandemica.

22 aprile 2022               Ennio Braccioni

 

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