Trasmissione dati del rendiconto alla BDAP

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
28 Aprile 2022

Questo ente per l'anno 2020 ha trasmesso  i dati del rendiconto alla BDAP in seguito all'approvazione dello stesso da parte della giunta comunale ed in seguito all'approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale ha cambiato esclusivamente i dati relativi all'approvazione ma la Corte dei conti ha rilevato tale invio anticipato come una irregolarità.

Preso atto che il comune e' stato invitato a non caricare in anticipo per l'anno 2021 i dati sulla BDAP risulta comunque consentita la trasmissione dopo l'approvazione in giunta pertanto non si riesce a comprendere l'irregolarità segnalata.

Risposta

La decisione della Sezione Regionale per il Molise della Corte dei Conti contenuta nella delibera n. 79/2022 può sembrare eccessiva e suscitare perplessità, ma la motivazione risulta puntualmente dettagliata nella relazione allegata alla delibera n. 27/2022 concernete gli esiti del “Monitoraggio del rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti dell’esercizio 2020 e di trasmissione dei dati alla BDAP da parte degli enti locali insistenti nella Regione Molise”, che viene espressamente richiamata nella delibera n. 79/2022 ove sono riportate, anche se non integralmente, le considerazioni espresse nella precedente pronuncia n. 27/2022.

Con tali decisioni la Sezione Regionale, dopo aver ricordato l’obbligo, previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli enti locali di trasmettere alla BDAP, tra l’altro, i dati relativi al rendiconto, trasmissione da effettuare entro trenta giorni dalla approvazione del rendiconto stesso (articolo 4 del D.M. 12 maggio 2016), ha evidenziato che l’eventuale inserimento anticipato prima della approvazione consiliare (nella modalità “Approvato dalla giunta”), consentito facoltativamente dal sistema BDAP, è stato previsto da Arconet al solo scopo di consentire agli enti di verificare l’esistenza di eventuali errori prima dell’approvazione da parte del consiglio (ed operare quindi per tempo le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della BDAP prima di effettuare l’invio dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal consiglio): proprio per tale limitata finalità che è propria del (facoltativo) invio anticipato dei dati contabili lo stesso non può essere considerato assolvimento dell’obbligo di caricamento dei dati previsto dal ricordato articolo 13 della legge n. 196/2009.

Secondo l’orientamento della citata Sezione risulterebbe quindi irrilevante, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasmissione previsto dal citato articolo 13 della legge n. 196/2009, anche il successivo inserimento dei dati relativi alla approvazione consiliare del rendiconto, se limitato all’indicazione dei soli estremi della corrispondente deliberazione ma non accompagnato dal (nuovo) inserimento dei dati contabili come approvati dal consiglio.

Da ciò deriva la conclusione della suddetta Sezione di considerare inadempiente l’ente nei riguardi dell’obbligo di trasmissione alla BDAP dei dati di rendiconto.

Si conclude con due osservazioni: la prima, relativa all’orientamento dei giudici contabili, che risulta particolarmente rigoroso, ma certamente ineccepibile sotto il profilo strettamente giuridico; l’altra relativa alla impostazione del servizio di inserimento dei dati come predisposto dalla BDAP, che non appare formalmente coerente con il vigente impianto normativo, in quanto il sistema, nel caso dell’inserimento - successivo al precedente inserimento anticipato dei dati contabili - dei dati relativi alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto, non dovrebbe accettare il solo inserimento di tali elementi, come attualmente avviene (cosa che può indurre gli enti, come in effetti è avvenuto, a conclusioni improprie), ma dovrebbe richiedere obbligatoriamente anche il contestuale inserimento dei relativi dati contabili.

22 aprile 2022               Ennio Braccioni

 

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