Compensazione fattura di acquisto con una posizione tributaria TARI
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiA fine 2021 è stata emessa una fattura in regime iva ordinario invece che split. La relativa iva è stata versata. Nel 2022, emerge la problematica per cui il fornitore richiede nota di credito ed emissione di una nuova fattura in regime split. Si chiede come gestire le operazioni di rettifica considerando che l'iva erroneamente versata è di un importo superiore a 20.000 euro.
Nell’ipotesi di “errori di fatturazione” (così come, in generale, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti) la fattura originariamente emessa può essere corretta entro i 12 mesi successivi al momento di effettuazione dell’operazione (art. 26, co. 2 DPR n. 633/72).
Il richiamo operato dall’art. 26, co. 2, all’art. 19 co. 1 (ultimo periodo) DPR n. 633/72, impone, in tutti casi, il rispetto dei limiti temporali per esercitare il diritto alla detrazione che è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
L’Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 20 del 29.12.2021 ha fornito un chiarimento utile al caso in
oggetto. In particolare, riportando un esempio pratico l’Agenzia ha precisato che: “Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).”
Questo sta a significare che il Comune potrà emettere, a storno totale della precedente fattura errata, nota di variazione con regime IVA ordinario ora entro il 30.04.2022 ed emettere contestualmente nuova fattura in regime split-payment (art. 17-ter). In tal modo il Comune con la nota di variazione in oggetto potrà recuperare (portandola in detrazione) l’IVA versata sulla precedente fattura, concorrendo quindi con un importo “a credito” (cioè in detrazione) nella liquidazione del mese di aprile 2022. Mentre l’IVA relativa alla nuova fattura emessa in regime split-payment l’IVA sarà versata dall’Ente destinatario della stessa.
Si raccomanda di prestare massima attenzione al termine di emissione della nota di variazione, entro il 30.04.2022, in quanto decorso tale termine sarà possibile mettere nota di variazione per il solo imponibile ma non per l’imposta, con la conseguenza che l’IVA rimarrà a carico del Comune emittente.
26 aprile 2022 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4066, sintomo n. 4122
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: