Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn riferimento ai termini di consegna della documentazione relativa al rendiconto di bilancio si chiede se quanto previsto ai sensi dell’art. 227 c.2 de Dlgs 267/2000 secondo cui “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità”, è un termine perentorio o ordinatorio? L’ente ha deliberato in Giunta lo schema di rendiconto e relazione della gestione il giorno 11.04.2022 (prima di tale data non era possibile in quanto la documentazione dello stato patrimoniale e conto economico, causa contrattempi tecnici e umani da parte di H3, è stata consegnata solo qualche giorno prima ed era necessario provvedere poi all’invio preventivo a BDAP) il giorno 12.04.2022 è stata consegnata la documentazione ai consiglieri con la proposta di consiglio tranne il parere del Revisore. Il parere del Revisore (dopo due solleciti) è stato reso in data 22.04.2022 e subito inviato ai consiglieri. Ora in assenza di proroghe è opportuno procedere con l’approvazione in Consiglio del rendiconto prevista in data 28.04.2022 anche se non è rispettato il temine dei 20 gg? Visto che i consiglieri di minoranza hanno reso noto la mancanza del rispetto di questo termine per la presa visione se in questi giorni venisse decretata una proroga è opportuno posticipare la seduta di consiglio in modo da rispettare i 20 giorni?
Il termine del 30 aprile, previsto dall’articolo 227, comma 2, del TUEL entro il quale il consiglio comunale deve approvare il rendiconto dell’esercizio precedente, non ha natura perentoria, ma ordinatoria: lo ha ribadito la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 4288, che ha ricordato come detto termine è stato interpretato da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso di introdurre un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà” (Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917; Sez. V, n. 3814/2018): al riguardo è stato riaffermato che deve intendersi come perentorio soltanto quel termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa.
Non appare però condivisibile la indicazione di approvare il rendiconto in una seduta (28 aprile 2022) che non rispetti il termine di venti giorni che deve intercorrere tra la messa a disposizione dei consiglieri della documentazione inerente il rendiconto (ivi compresa la relazione del revisore) e la seduta stessa, in quanto la deliberazione così adottata risulterebbe certamente viziata di illegittimità e ciò comporterebbe l’annullamento della stessa, qualora essa sia fatta valere in sede giurisdizionale dai consiglieri comunali per violazione delle loro prerogative, poiché risulterebbe preclusa la libera e consapevole deliberazione dei consiglieri comunali in merito all'approvazione del rendiconto incidendo illegittimamente sull'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito, così da inficiare la validità della delibera assembleare (in questo senso si vedano, tra le altre, TAR Campania, n. 1511 e n. 1546 del 2018 e n. 2427 del 2020).
Nella situazione descritta nel quesito lo scrivente riterrebbe preferibile posticipare la seduta in una data successiva che consenta il rispetto del suddetto termine di venti giorni, anche se successiva alla scadenza del 30 aprile: il ritardo di alcuni giorni rispetto a tale scadenza comporterebbe, ma solamente fino alla avvenuta approvazione, il divieto di procedere ad assunzioni di personale (articolo 1, comma 904, della legge n. 145/2018) e il divieto di applicazione delle quote vincolate, accantonate e destinate dell’avanzo (art. 1, comma 897, della legge n. 145/2018), nonché l’eventuale formulazione della diffida da parte del Prefetto a provvedere alla approvazione del rendiconto stesso.
27 aprile 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4069, sintomo n. 4124
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
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