Esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ed estinzione delle pene accessorie
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
DOMANDA:
Dovendo procedere con l'affidamento del servizio di tesoreria comunale in quanto in scadenza il vigente contratto novennale si chiede quanto segue: - E' possibile fissare ancora la durata di nove anni del servizio? - Essendo il servizio svolto in un locale comunale adibito anche a sportello bancario: è possibile stabilire un canone di affitto dello stesso, soggetto a rialzo d'asta. - Tra i criteri del precedente affidamento vi era l'assegnazione di un punteggio correlato ad un contributo che la Banca doveva stanziare a favore di Associazioni locali non a scopo di lucro: è ancora plausibile tale parametro? - La convenzione che il Consiglio Comunale andrà ad approvare può comprendere anche la concessione in uso dello sportello bancario?
L’art. 210 TUEL dispone che il rapporto di tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente che, certamente, può prevedere anche l’uso, dietro compenso, di locali comunali (il canone può costituire un parametro di aggiudicazione sulla base del rialzo del prezzo base).
Il RD n.2440/1923 all’art. 12 dispone che la durata massima dei contratti di tipo ordinario non può oltrepassare i nove anni.
Quanto alla previsione di contributi di sponsorizzazione, l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, con decisione n. 6/2002, ha ormai chiarito, con riferimento ai contratti di sponsorizzazione ( ma lo stesso discorso vale per i contributi in questione, essendo la sponsorizzazione una forma di erogazione di contributi, caratterizzata dalla circostanza che è concesso all'erogante di pubblicizzare il marchio dei propri prodotti o la propria ditta ), che è legittima l'indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l'attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.
Presupposti di legittimità di tale operazione sono state ritenute due circostanze:
1) che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell'aggiudicazione;
2) che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire l'elemento discriminante principale e - per la sua oggettiva portata - tendenzialmente risolutivo dell'iter concorsuale.
Il conferimento di punteggio per tale voce deve muoversi - anche ad evitare che si alterino i principi della concorrenza e della trasparenza dell'azione amministrativa - nell'ambito di una forcella esattamente definita dalla lex specialis della gara ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare in alcun caso l'attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente e illimitatamente proporzionali al crescere dell'entità dell'offerta per la voce stessa.
Ciò anche al fine di evitare che, per tale via, la procedura concorsuale venga convertita in una sorta di gara con offerte illimitate in aumento, essenzialmente legate alla sponsorizzazione, con aggiudicazione al soggetto disposto ad offrire, per essa, il rialzo più elevato, senza la previa definizione, a tal fine, di un ragionevole e bilanciato tetto massimo, coerente con gli effettivi benefici sinallagmaticamente ritraibili dal concorrente attraverso la sponsorizzazione, ma anche e soprattutto con il limitato rilievo che può assumere nella gara un elemento non costituente indice di particolari capacità nell'espletamento dei servizi di tesoreria.
28 agosto 2017 Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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