Trascrizione certificati nascita, adozione e matrimonio a seguito acquisto cittadinanza italiana

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
03 Maggio 2022

A seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadina irlandese si deve procedere alla trascrizione dei certificati di nascita, di adozione e di matrimonio.

Si chiede se il certificato di adozione debba essere trascritto autonomamente o debba essere trascritto nel corpo dello stesso atto di nascita.

Risposta

La trascrizione dell’atto di nascita del minore straniero adottato deve essere effettuata riportando fedelmente le generalità e i dati contenuti nell’atto formato dall’ufficiale dello stato civile del paese di origine, in applicazione di quanto disposto dall’Autorità giudiziaria del paese in questione nella sentenza di adozione. 

Al riguardo, è infatti opportuno sottolineare che in molti paesi, al fine di  sancire l’assoluta equiparazione del figlio adottato a quello nato per via naturale e di evitare che possano essere fornite informazioni sull’identità dei genitori biologici o che consentano a questi ultimi di rintracciare il figlio, la legge nazionale prevede che la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell’atto di nascita originario (il quale, da quel momento, rimane a disposizione della sola Autorità giudiziaria e non riveste più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza medesima, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali. 

Il nuovo atto di nascita, formato dalle autorità straniere in conformità alle proprie disposizioni, diventa, pertanto, l’unico atto di nascita trascrivibile, salva diversa disposizione del tribunale per i minorenni.  

In effetti, l’originario atto di nascita dell’adottato viene trasmesso al tribunale per i minorenni italiano al solo fine di garantire la identità fra il nato e l’adottato. L’ufficiale dello stato civile italiano, pertanto, dovrà trascrivere l’atto pervenuto verificandone la conformità a quanto disposto con la sentenza di adozione.
A norma dall’art. 28, secondo comma del D.P.R. 396/2000, i provvedimenti in materia di adozione debbono essere trascritti nei registri delle nascite, e, a norma degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 8, dovranno pure essere trascritti nell’archivio informatico del Comune di residenza una volta costituito.  

È d’obbligo altresì la menzione dei principi generali enunciati nella Circolare n. 27 del 26 novembre 2002.

In caso di adozione legittimante l’ufficiale dello stato civile non potrà mai rilasciare la copia integrale dell’atto di nascita dell’interessato, salva l’ipotesi in cui la richiesta provenga da altro ufficiale dello stato civile per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali (art. 28, comma 3 della legge 184/1983) o da altra pubblica amministrazione, per finalità di pubblico interesse, come specificato al paragrafo 3.1.2. 

Occorre quindi provvedere alla trascrizione nel registro di nascita, in parte II serie B, ed apporre l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

19 aprile 2022               Roberto Gimigliano

 

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