Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa presente per richiedere un parere in ordine alla legittimità del rifiuto di una dipendente di ricoprire l'incarico di segretario verbalizzante in un concorso pubblico indetto dall'amministrazione, che si svolgerà verosimilmente tra maggio e giugno c.a., poiché facente parte, in qualità di Presidente, dell'ufficio elettorale costituito in vista delle consultazioni referendarie del 12 giugno.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, per fondare la responsabilità disciplinare e, se del caso, penale, occorre:
-valutare nell’ambito del complessivo il comportamento del lavoratore, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi;
-stabilire se la prestazione è o meno conforme alla qualifica di appartenenza e rientra nel novero delle mansioni esigibili rispetto a categoria e profilo professionale;
-verificare se la motivazione del rifiuto è da ricercare nell’inadempimento del datore di lavoro, salvo il limite della buona fede e salva la doverosa osservanza delle disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicare alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. (Cass. 5 settembre 2012, n. 14905; Cass. 20 luglio 2011, n. 12696; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 5 dicembre 2007, n. 25313).
Per i concorsi pubblici, in base al DPR 487/1994 – art. 9 i segretari di commissione appartengono:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica.
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria .
Per la giustificazione inerente attività dell’ufficio elettorale va valutato in concreto l’impegno richiesto rispetto a quello del concorso tenuto conto della tempistica di questo, del numero dei partecipanti, del numero e tipo di prove ecc..
All’esito delle predette valutazioni potrà procedersi o meno alla contestazione disciplinare.
4 maggio 2022 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4373, sintomo n. 4484
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: