Facoltà per i comuni sotto i 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico patrimoniale

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti

La facoltà per i comuni sotto i 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere espressamente deliberata ogni anno o è sufficiente un unico atto deliberativo sino a che non si decida diversamente o intervenga l'obbligo. Inoltre alla luce di tale opportunità si chiede se si debba procedere alla determinazione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica, ove quest'ultimo subisca variazioni oppure se tale ricognizione perda di significato atteso l'esercizio di non tenere la contabilità patrimoniale.

Risposta

La facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale è prevista dal comma 2 dell’articolo 232 del TUEL (quale risulta modificato da ultimo dall’articolo 57 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge n. 157/2019), e non prevede alcuna limitazione temporale, per cui la deliberazione con cui l’ente manifesta la volontà di avvalersi della facoltà suddetta è da ritenere valida non solo per l’esercizio di adozione ma anche per gli esercizi successivi, fino a nuova e diversa determinazione dell’ente: tale atto è cioè valido “a regime”, e non deve essere riadottato ogni anno; in caso di utilizzo di detta facoltà, gli enti sono tenuti ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, redatta secondo le modalità indicate dal D.M. 14 ottobre 2021.

A tale proposito si evidenzia che la Commissione Arconet nella seduta del 20 gennaio 2021 ha precisato che “” ... una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile ... “”.

Anche il sopra ricordato D.M., dopo aver ricordato che la suddetta delibera deve essere trasmessa alla BDAP, espressamente prevede che “” Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL “”. E poiché la individuazione, da parte della giunta del comune capogruppo, degli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) rappresenta una attività preliminare che è finalizzata alla predisposizione del bilancio consolidato (come specificato dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato n. 4/4 concernente il bilancio consolidato), si ritiene che in caso di non predisposizione del bilancio consolidato come conseguenza dell’esercizio della facoltà prevista dal citato comma 2 dell’articolo 232 del TUEL non sussista l’obbligo di approvare l’elenco in questione.

4 maggio 2022              Ennio Braccioni

 

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Scritto il 09/05/2022 , da Braccioni Ennio

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