Violazioni a divieti previsti nelle premesse di un atto amministrativo (determina)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiE' possibile riscuotere tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione ordinanze-ingiunzione ex l. 689/81 emesse nel 2016? Sono state soggette a sospensione per Covid?
L’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/81 è l’ultimo provvedimento del procedimento di riscossione degli illeciti amministrativi. Rappresenta il titolo esecutivo attraverso il quale si procede all’esecuzione mobiliare ed immobiliare per il recupero delle somme dovute. Tali provvedimenti, una volta notificati entro i termini di legge, sono soggetti a prescrizione ordinaria quinquiennale.
Nell’elencazione dei provvedimenti rientranti nella sospensione COVID di cui all’art. 68 D.L. 18/2020, non è ricompresa tale forma di titolo esecutivo. Si ritiene, pertanto applicabile al caso in esame il solo rinvio dei termini prescrizionali/decadenziali del precedente articolo 67 in base al quale tali termini sono posticipati di un periodo pari a quello della sospensione avuta sulle attività di riscossione e accertamento. Il rinvio è pari a 85 giorni (sospensione avvenuta dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020). Si ritiene, pertanto, che il credito relativo alle ingiunzioni emesse nel 2016, qualora non sia intervenuto alcun successivo atto interruttivo della prescrizione, non sia ormai più esigibile, nonostante gli effetti della sospensione covid (che hanno posticipato la loro scadenza di soli 85 giorni rispetto al preciso termine del decorso quinquiennio decorrente dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione).
6 maggio 2022 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1371, sintomo n. 1456
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza speciale 10 aprile 2025, n. 99
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza 10 aprile 2025, n. 231
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza 11 aprile 2025, n. 233
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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