IMU - Figli di coniuge superstite e pensionata Aire.

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
09 Maggio 2022

Delucidazioni in merito al caso di figli di coniuge superstite e pensionata Aire.

Faccio un esempio pratico: madre coniuge superstite e pensionata aire con 4/6 di proprietà e i suoi due figli con 1/6 ciascuno. L'immobile per la madre (pensionata estera) è da considerarsi prima casa mentre per i due figli? Pagano l'immobile per la loro quota? Fa qualche differenza se anche i figli sono residenti all’estero o in Italia?

Risposta

Prima di tutto occorre chiarire la percentuale di possesso del coniuge:

  1. se, al decesso del coniuge, la proprietà dell’abitazione era di entrambi i coniugi, quello superstite, per effetto dell’art. 540 C.C., acquisisce il diritto di abitazione sull’intera abitazione, mentre i figli diventano nudi proprietari. L’imposta è dovuta, pertanto interamente dalla mamma che, qualora in possesso dei requisiti per i residenti all’estero, verserà l’IMU nella misura ridotta.
  2. Se, l’abitazione era già di proprietà anche dei figli, non si realizza l’accrescimento al coniuge superstite ed, in questo caso, i figli sono soggetti passivi ai fini IMU per la loro quota di 1/6 ciascuno. Non avendo i requisiti del pensionamento, sicuramente dovranno versare l’imposta calcolata con aliquota ordinaria, anche qualora ugualmente residenti all’estero.

Si ricorda, a scopo esaustivo della questione che la fattispecie agevolativa ai fini IMU è quella prevista dal dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero: “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in

regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura  della  meta' ”.

Inoltre, in base al comma 743 Legge 234/2021 “limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge  30  dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento”.

6 maggio 2022               Luigi D’Aprano

 

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