Obbligo di sequestro amministrativo per veicolo privo di copertura assicurativa già sottoposto a pignoramento
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO
Marco Massavelli
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Articolo 521-bis, codice procedura civile
Ministero dell’Interno – circolare prot. 300/A/5502/16/101/20/21/4, dell’ 8 agosto 2016
Ministero dell’Interno – circolare prot. 300/A/756/17/101/20/21/4 del 30 gennaio 2017
La legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con l’articolo 19, comma 1, lett. d-ter), ha introdotto nel codice di procedura civile l’articolo 521-bis, avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Vediamo che cosa prevede tale disposizione, e quali sono, in particolare le competenze, al riguardo, degli organi di polizia stradale.
Rammentiamo, innanzitutto, che l’articolo 521-bis, codice procedura civile, è stato modificato dall’articolo 13, comma 1, lett. d-bis), n. 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO
L’articolo 521-bis prevede che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492, codice procedura civile.
Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni (dalla notificazione dell’atto suindicato) i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’atto suindicato, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie nei confronti del creditore pignorante, quest’ultimo deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, codice procedura civile, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
Fin qui la procedura prevista dalla norma in commento.
Ma quali attività operative devono mettere in atto gli organi di polizia stradale?
ACCERTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
Per quanto concerne l’attività di polizia stradale, l’articolo 521-bis, codice procedura civile prevede che il pignoramento dei veicoli si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.
Con il predetto atto, quindi, viene intimato al debitore di consegnare entro dieci giorni il veicolo sottoposto a pignoramento, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso del medesimo, all’Istituto di vendite giudiziarie che ne assume la custodia, dandone comunicazione al creditore pignorante.
Per quanto di interesse operativo per gli organi di polizia stradale, la norma prevede che in caso di mancata consegna all’Istituto di vendite giudiziarie entro i citati dieci giorni dalla notificazione del suddetto atto, gli organi di polizia, che accertano la circolazione del veicolo pignorato, procedono al fermo dello stesso, al ritiro della carta di circolazione, nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso, provvedendo alla consegna del veicolo al suddetto Istituto.
L’articolo 521-bis, codice procedura civile, ha in sostanza previsto il coinvolgimento degli organi di polizia nell’esecuzione del provvedimento di pignoramento: vi sono però alcune questioni, di carattere prettamente operativo, che devono essere risolte.
In particolare, l’inserimento del provvedimento nel Sistema di Indagine (SDI) del Centro Elaborazione Dati Interforze del Ministero dell’Interno; la contestazione di violazioni nel caso di circolazione del veicolo dopo la notificazione dell’atto al debitore; la gestione della fase di custodia del veicolo.
L’INSERIMENTO IN S.D.I.
La prima e più rilevante questione verte intorno all’interrogativo se l’organo di polizia debba limitarsi ad eseguire il pignoramento solo se accerti, nello svolgimento della propria attività istituzionale, la circolazione del veicolo su strada ovvero debba anche attivarsi per la sua ricerca ad esempio presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore. La chiara formulazione letterale della norma e l’esigenza di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia, inducono ad affermare che il concorso nell’attività esecutiva del provvedimento, quindi il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti, deve essere assicurato solo qualora si accerti la circolazione dello stesso, intendendo per circolazione, il concetto di cui alla definizione data dall’articolo 3, comma 1, punto 9, codice della strada, ricomprendendo, quindi i veicoli in movimento (circolazione dinamica) ed anche i veicoli in sosta sulla strada (circolazione statica).
Per quanto riguarda l’inserimento del provvedimento di pignoramento nel Sistema di Indagine (SDI) del Centro Elaborazione Dati, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha realizzato una specifica cooperazione applicativa tra lo SDI e la banca dati dell’ACI, nella quale il provvedimento è inserito per effetto della sua trascrizione nel PRA: pertanto, da ogni interrogazione tramite il C.OPE. è possibile ottenere, oltre ai sati identificativi del veicolo e dell’intestatario, gli estremi del gravame pendente.
PIGNORAMENTO E FERMO DEL VEICOLO
La norma in esame prevede che, dopo la notificazione dell’atto di pignoramento, il debitore deve consegnare entro dieci giorni il veicolo pignorato, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso del medesimo, all’Istituto di vendite giudiziarie. Nel frattempo, lo stesso debitore è costituito custode del bene.
In tali casi, a differenza di un veicolo sottoposto a c.d. fermo fiscale, ai sensi dell’articolo 86, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la circolazione del veicolo pignorato, dopo la notifica dell’atto al debitore, non dà luogo alla contestazione dell’articolo 214, comma 8, codice della strada, né di altre violazioni del codice stradale.
Trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento senza che si sia provveduto alla consegna del bene, l’organo di polizia che accerta la circolazione del veicolo provvede al fermo dello stesso, al ritiro della carta di circolazione e/o di ogni altro documento relativo alla proprietà e all’uso, e alla consegna all’Istituto di vendite giudiziarie territorialmente competente o ad una depositeria dallo stesso indicata.
A tale riguardo, è necessario intraprendere opportune intese con l’Istituto di vendite giudiziarie competente: in ogni caso, in assenza di indicazioni da parte di quest’ultimo, l’organo di polizia procedente provvederà a consegnate il veicolo ad una depositeria autorizzata, a trasmettere all’Istituto di vendite giudiziarie il verbale di fermo e affidamento in custodia del veicolo, con gli estremi del provvedimento trascritto al PRA, informandolo che ogni adempimento connesso alla custodia e alla restituzione del bene al creditore sono al carico dell’Istituto stesso, come ribadito dall’articolo 521-bis, codice procedura civile, nello stabilire che “al momento della consegna, l’Istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato…”.
INDIVIDUAZIONE DELL’I.V.G. COMPETENTE
L'articolo 521-bis, codice procedura civile è stato oggetto di modifica ad opera del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che, per quanto di specifico interesse, ha inciso sulle modalità di accertamento della circolazione del veicolo e sull'individuazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente.
La modifica consente, all’organo di polizia operante, di consegnare il veicolo sottoposto a pignoramento all'Istituto Vendite Giudiziarie “più vicino'' al luogo in cui è stato rinvenuto, eliminando il riferimento al territorio del circondario ove è autorizzato ad operare il medesimo Istituto che poteva comportare lunghe ed, a volte, infruttuose ricerche.
Tanto premesso, qualora gli organi di polizia rinvengano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dopo aver verificato che siano trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto al debitore, procederanno a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene.
Il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214, codice della strada; si precisa, pertanto, che il riferimento ad esso non è da intendersi in senso tecnico.
Da ciò deriva che gli operatori, all'atto dell'accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all’ Istituto Vendite Giudiziarie competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale.
21 dicembre 2017
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