Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per beneficiario Legge n. 104/1992
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiCittadino di nazionalità rumena residente in questo Comune e titolare di diritto di soggiorno permanente dal 2018 in quanto familiare di cittadino Ue, lo scorso Aprile lo stesso contrae matrimonio in questo Comune con cittadina rumena. Premesso che il marito non ha mai svolto attività lavorativa e nemmeno la moglie, si chiede quale sia la documentazione da acquisire per l'iscrizione anagrafica della moglie che tra l’altro è in dolce attesa.
Fra i principi fissati dalla legislazione comunitaria in materia di diritto di circolazione e soggiorno all’interno degli Stati membri dell’Unione europea, occupa un posto di primaria importanza quello inerente alla tutela dell’unità familiare.
Tale principio è ribadito anche dalla direttiva n. 2004/38/CE, al punto n. 5 delle “Premesse”, come sopra evidenziato.
Le norme giuridiche che traducono in termini concreti per lo Stato italiano tale espressione di principio sono, essenzialmente, due:
– l’articolo 7, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che riconosce al cittadino dell’Unione il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, non solo quando è lavoratore o dispone di risorse economiche sufficienti e di copertura dei rischi sanitari, ma anche quando “è familiare ... che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)”;
– l’articolo 2, comma 1, lettera b), sempre del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che definisce i criteri per individuare le persone che rientrano nella categoria dei “familiari” di cittadini dell’Unione e che, in quanto tali, possono usufruire delle condizioni di favore loro riconosciute dalla normativa.
In estrema sintesi, si può dire che il familiare, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che accompagna il cittadino comunitario che intende risiedere in Italia o che raggiunge successivamente il cittadino comunitario già residente nel nostro Paese, sarà dispensato dall’onere di dimostrare il possesso di autonomi requisiti di soggiorno, qualora il suo “familiare” si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere a) o b) o c); in sostanza, il possesso di autonomi requisiti in capo al cittadino dell’Unione permetterà di estendere il diritto di soggiorno al familiare che lo accompagna o che lo raggiunge in un secondo momento.
Nel caso descritto il famigliare che viene raggiunto dalla moglie (quindi familiare ricompreso nell’articolo 2 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30) è in possesso dei requisiti di soggiorno in quanto già titolare dell’attestato di soggiorno permanente.
Ricordo che il diritto al soggiorno permanente, una volta acquisito, si può anche perdere, come prevede l’articolo 16 della direttiva n. 2004/38/CE che, al comma 4, afferma “Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi”. Disposizione ripresa nello stesso identico significato, dall’articolo 14 comma 4 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che afferma “Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi”.
Ciò premesso, per procedere all’iscrizione anagrafica della moglie, occorrerà l’esibizione di un certificato di matrimonio (già in vs. possesso in quanto il matrimonio è stato celebrato nel vs. Comune), copia dell’attestato di soggiorno permanente del marito (se non rilasciato da voi, giusto per dimostrare il possesso dei requisiti in capo al famigliare che viene raggiunto), documento d’identità estero della moglie valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) e codice fiscale.
6 maggio 2022 Andrea Dallatomasina
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