Registrazione, nel bilancio di previsione, dei proventi da ruolo coattivo per Imu - Tari - multe - entrate patrimoniali

Quesiti
di Braccioni Ennio
20 Dicembre 2017

Qual è il modo corretto per registrare, nel bilancio di previsione, i proventi da ruolo coattivo per Imu - Tari - multe - entrate patrimoniali?

Risposta

Il paragrafo 3.7.1 del principio contabile applicato n. 4/2 specifica le modalità da seguire al riguardo: poiché i ruoli coattivi come quelli citati nel quesito si riferiscono, di norma, ad entrate afferenti ad esercizi precedenti, in detti esercizi dovrebbe essersi proceduto ad accertare le corrispondenti entrate, per cui nel bilancio in corso dovremmo avere dei residui attivi (a fronte appunto di detti accertamenti imputati negli esercizi precedenti); conseguentemente le riscossioni effettuate in relazione ai ruoli coattivi verranno imputate - per la quota corrispondente all’importo del credito originariamente vantato dall’Ente e quindi a suo tempo accertato - a detti residui, senza necessità di effettuare alcun accertamento ulteriore rispetto a quelli precedentemente registrati.

Le ulteriori somme riscosse (previste dal ruolo coattivo a titolo di sanzioni, interessi, ecc.) andranno invece imputate nell’esercizio di riscossione, procedendo al loro accertamento per cassa, cioè in ragione della avvenuta riscossione: dette entrate, se concernenti proventi di natura tributaria, andranno imputate alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”, se concernenti entrate extratributarie (sanzioni CdS, entrate patrimoniali) andranno imputate alla specifica voce del piano dei conti relativa a “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” ovvero a “Interessi attivi di mora”.

Nel caso in cui invece per le entrate cui si riferisce il ruolo coattivo non si sia proceduto ad accertamento nei precedenti esercizi, le stesse dovranno essere previste nel bilancio in corso: in tal caso i proventi andranno tutti imputati, se afferenti ad entrate di natura tributaria, alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito dell’attività di verifica e controllo”, se concernenti invece entrate extratributarie alla specifica voce del piano dei conti.

Nel caso di previsione nel bilancio in corso, le suddette entrate (da considerare non ricorrenti), non potendo essere accertate per cassa, dovranno essere controbilanciate da un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

5 dicembre 2017           Ennio Braccioni

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