Rettifica atto di naturalizzazione trasmesso dal Consolato per cittadina che mantiene la cittadinanza italiana poiché in costanza di matrimonio
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiRicevo ai fini della trascrizione da un Avvocato copia della sentenza di riconoscimento giudiziale della cittadinanza jure sanguinis relativa a due cittadini brasiliani il cui avo nasceva nel mio comune, ora gli atti dei cittadini riportano una Apostille relativa ed incollata a tergo dell'atto originale in lingua straniera, poi vi è spillata senza timbri di congiunzione la relativa traduzione in lingua italiana con incollata a tergo una ulteriore Apostille dove però non vi è indicato il nome del traduttore ma sembrerebbe riferirsi sempre all'atto originale in lingua straniera, si chiede se detto documento sia trascrivibile.
Ad ogni buon fine si allega copia al presente quesito.
Per rispondere al quesito posto è necessario esaminare la normativa introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre del 1961.
Premesso che gli atti dello stato civile e i relativi certificati rientrano senz'altro tra i documenti pubblici contemplati dalla Convenzione, l'articolo 3 della stessa prevede che "l'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento."
Il secondo comma dell'articolo 5 della Convenzione dispone che la Apostille, "quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito."
L’Apostille è rilasciata dalle autorità dello Stato di origine del documento e contiene solo pochi elementi ritenuti essenziali: essa è una breve formula uguale per tutti gli Stati, forme al modello annesso alla convenzione stessa di cui si unica copia qui di seguito:
L’Apostille sarà quindi apposta (con timbro o incollata) o allegata.
Essa dichiara l’autenticità della firma (punto 2), la qualità nella quale ha agito il firmatario dell’atto (punto 3) o timbro apposto (punto 4) senza null’altro aggiungere circa il contenuto dell’atto stesso.
Nel caso rappresentato l’Apostille è stata apposta sia sull’originale brasiliano che sulla relativa traduzione eseguita da un traduttore ufficiale.
Il controllo che dovrà essere eseguito dall’Ufficiale dello Stato Civile è verificare se il nominativo indicato al punto 2) del timbro Apostille sia la medesima persona che ha sottoscritto il certificato originale. Stesso ragionamente andrà fatto sulla traduzione dal testo straniero all’italiano, al punto 2 deve essere “apostillata” la firma del traduttore giurato.
Per il caso descritto i nominativi dei firmatari non corrispondono ai nominativi “apostillati” dal timbro Apostille, quindi personalmente riterrei il documento non trascrivibile nei registri dello stato civile in quanto la legalizzazione non è conforme a quanto previsto dalla normativa italiana.
9 maggio 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2126, sintomo n. 2155
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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