Smaltimento autonomo di rifiuti speciali da parte del contribuente

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
11 Maggio 2022

Chiedo se, nel caso di scelta da parte di utenza non domestica di conferire i rifiuti speciali a gestore privato,  rimanga comunque in capo all'utenza la parte fissa della tariffa. Quindi la tariffa fissa moltiplicata per i mq.?

E se dovessero conferire tutti i rifiuti al gestore privato, la quota fissa resta comunque dovuta?

Non utilizzando inoltre la modalità di misurazione puntuale, come quantificare il dovuto al contribuente?

Risposta

La legge generale sulla Tarsu, poi recepita nella Tari, non prevede, in casi di smaltimento autonomo di rifiuti speciali da parte del contribuente, una totale esenzione dal tributo per gli stessi.

Il Comune è però tenuto a riconoscere una riduzione della quota variabile, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La disciplina di tale riduzione è rimessa all’autonomia del Comune.

Quanto ai rifiuti speciali non assimilati, si fa presente come i Comuni nel proprio regolamento prevedano che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per completezza ricordiamo – attesa la mancata precisazione in quesito ma la possibile rilevanza – che dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) dovute al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le attività industriali. Le novità fondamentali sono le seguenti:

  • l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali; sarebbero pertanto tassabili solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.); per ottenere questa riduzione le imprese devono comunicare ai Comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite;
  • la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), è dovuta solo la parte fissa della tariffa; per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro il 31 maggio.

5 maggio 2022              Lorella Martini

 

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