Agevolazioni di viaggio in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum 2025
Ministero dell’Interno – 12 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiOggetto : Quesito normativo: Concessione unità immobiliare a canone concordato. Obbligo dichiarativo per usufruire della riduzione del 215% sulla rendita e dell'aliquota agevolata deliberata.
Tizio riceve in data 31/01/2022 un avviso di accertamento per parziale versamento imposta IMU 2019 e 2020 su una unità immobiliare concessa sin dal 2019 a canone concordato.
Tizio, come da allegato al quesito, presenta a questo punto, in data 30/03/2022, una dichiarazione al Comune dimostrando (come si evince negli allegati) che sin dal 2019 (1 aprile) tale unità è concessa a canone concordato, con tanto di registrazione all’agenzia delle entrate e attestazione congiunta di rispondenza delle organizzazioni di categoria ed ha pertanto sempre versato con riduzione rendita 25% e aliquota agevolata deliberata dall’ente.
L’ente ritiene che per tale fattispecie però sussiste l’obbligo dichiarativo, sulla scorta del presupposto che il Comune non è a conoscenza dei requisiti inerenti il canone concordato del soggetto passivo IMU. L’ufficio dovrebbe accedere (per tutti gli accertamenti su seconda casa) nel portale Siatel con un aggravio di lavorazioni importanti, e comunque nel portale Siatel non ci sono i contratti per intero ma solo dati sintetici di registrazione delle locazioni e non si può neanche controllare la presenza dell’attestazione congiunta di rispondenza da parte delle categorie abilitate al rilascio (ex DM 16.01.2017).
Motivo per cui l’obbligo dichiarativo per tale fattispecie permane anche se sembrerebbe che lo stesso sia stato eliminato con DL Crescita 34/2019.
Si richiede parere sul punto.
Il d.l. n. 34/2019 ha chiaramente vietato ogni obbligo comunicativo in capo ai contribuenti circa la stipula di contratti a canone concordato e la richiesta di usufruire dell’agevolazione fiscale. Ciò significa che, a far data dall’entrata in vigore di tale d.l., nulla può essere preteso dal Comune, a prescindere dalle difficoltà oggettive e comprensibili che possa rinvenire nel reperimento dei dati. Gli avvisi di accertamento in questione andranno pertanto annullati.
Per completezza, si ricorda che anche antecedentemente l’entrata in vigore di tale norma, vi era un importante filone giurisprudenziale che qualificava come illegittima la pretesa dei Comuni di subordinare il beneficio dell’agevolazione alla comunicazione da parte del contribuente.
9 maggio 2022 Lorella Martini
Ministero dell’Interno – 12 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 9 maggio 2025, n. 42
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministero dell’Interno – Comunicato n.3 del 28 marzo 2025
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