Contratto di somministrazione lavoro tramite agenzie interinali

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
11 Maggio 2022

Questo ente, per esigenze di riorganizzazione interna, intende procedere a stipulare un contratto di somministrazione lavoro tramite agenzie interinali per un breve periodo anche a carattere saltuario.

Si chiede alla luce della normativa vigente:

  • quali sono i limiti per il ricorso a tale tipologia di contratto (qualifiche e profili professionali interessati, limiti temporali ecc.)
  • quali siano gli atti propedeutici all’avvio della procedura per l’attivazione di tale contratto.

 

Risposta

Tutte le esigenze assunzionali, anche di tipo temporaneo e flessibile o comunque dettate da esigenze eccezionali devono trovare residenza nel Piano dei fabbisogni di personale. In questo quadro rientrano anche i contratti di somministrazione richiamati dall’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/01. Le linee guida per la predisposizione dei fabbisogni di personale, adottati con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2017 precisano che “Il PTFP deve indicare le assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio, nonché ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile”.

Se, quindi, il ricorso a questa tipologia di lavoro flessibile è già stata prevista dal PTFP, in questa sede occorre aver dato conto della coerenza dell’esigenza assunzionale con “la pianificazione pluriennale delle attività e della performance”. Il piano della performance ha una proiezione triennale scorrevole per cui il riferimento deve essere all’ultimo Piano della performance triennale vigente.

Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di somministrazione per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Nel contratto di somministrazione a tempo determinato valgono le disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine, espressamente richiamate dall’art. 52 CCNL Funzioni locali 21.5.2018. La data di inizio e la durata prevedibile della missione – che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore - devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 50, comma 3, CCNL 21.5.2018 e cioè:

  • Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
  • Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di tali tipologie.
  • Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.

I limiti quantitativi non si applicano nelle seguenti ipotesi:

a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

c) personale docente ed educativo degli enti locali;

d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 

Infine, per quanto riguarda le categorie di inquadramento e i profili professionali per i quali non è utilizzabile il contratto di somministrazione, tali limiti sono indicati dall’art. 52, comma 4, CCNL 21.5.2018; pertanto è esclusa la possibilità di accesso alla somministrazione per i profili delle categorie di inquadramento A4 e per i profili afferenti all’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.

9 maggio 2022              Angelo M. Savazzi   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4390, sintomo n. 4501

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