In relazione alla fattispecie prospettata, visto che l’art. 11, co. 5-9, L. 413/1991 dispone:
• la tassazione / imponibilità delle plusvalenze conseguenti alla percezione (da parte di soggetti che non
esercitano imprese commerciali) di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni
volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a
terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo
A, B, C, D, DM 02.04.1968 definite dagli strumenti urbanistici;
• che gli eroganti, all'atto della corresponsione delle suddette somme, comprese le somme per
occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi,
devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento;
si ritiene che si debba applicare la ritenuta del 20% in quanto le somme dovute (indennità d’occupazione ed
esproprio) sono riferibili alla situazione delle suddette aree quando erano all’interno della zona “C”.
11 maggio 2022 Fabio Bertuccioli
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