Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
LA PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Roberta Mugnai
22 dicembre 2017
LA PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
L’introduzione della procedura di correzione degli atti di stato civile ex art. 98 D.P.R. n.396/2000, rappresentò per tutti gli Ufficiali di stato civile una notevole innovazione, in quanto introdusse per la prima volta la possibilità di procedere direttamente alla correzione di alcuni errori.
In particolare il predetto articolo recita: “L’Ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.”
Questa disposizione normativa sembra avere una portata limitata, ma il Ministero dell’Interno con Circolare F/397 – prot. N.5999 del 4 giugno 2008 avente ad oggetto “Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art.98, comma 1 del DPR n.396/2000. Interpretazione estensiva.” l’ha resa applicabile a molteplici fattispecie.
Di seguito esamineremo come procedere una volta individuata una fattispecie idonea all’applicazione di questa procedura.
La procedura di correzione si realizza con l’apposizione di una annotazione sull’atto da correggere; la predetta Circolare ministeriale ne suggerisce il testo: “Ai sensi dell’art.98, comma 1 del DPR n.396/2000 l’atto soprascritto viene corretto nel senso che dove è scritto … deve leggersi ed intendersi …” in quanto non era stata prevista nel D.M. 5 aprile 2002.
Dopo l’apposizione dell’annotazione occorre fare alcune comunicazioni.
La prima al Prefetto, quale autorità competente a svolgere controllo e vigilanza sul servizio di stato civile. Non è prevista per il Prefetto una procedura che possa contrastare l’annotazione apposta, ma, ai sensi dell’art.104 DPR n.396/2000, lo stesso potrà procedere a una verificazione straordinaria dei Registri di stato civile, ove ravvisi una possibile grave irregolarità.
La seconda al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto. Quest’ultimo, a differenza del Prefetto, ha facoltà, ai sensi dell’art.98, terzo comma di proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al Tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. Di fatto il Procuratore della Repubblica deciderà di intervenire ove ravvisi un evidente contrasto tra la procedura adottata e la ratio della norma.
Infine, la terza, agli interessati, che esattamente come il Procuratore della Repubblica e in virtù della stessa norma, potranno intervenire con ricorso al Tribunale. Il loro intervento sarà dettato probabilmente da motivazioni diverse da quelle del Procuratore della Repubblica, dettate non tanto dal sospetto che la procedura sia inadeguata, quanto piuttosto dal timore che venga leso un loro diritto o che, comunque, possano ricevere un danno dalla correzione apposta.
La comunicazione al Prefetto e al Procuratore della Repubblica potranno avvenire correttamente attraverso l’utilizzo della PEC. Per quanto riguarda gli interessati, se sono titolari di PEC, può essere utilizzato senz’altro questo mezzo anche per la loro comunicazione, altrimenti si consiglia l’utilizzo della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Questa cautela è necessaria, poiché, come abbiamo visto questi hanno trenta giorni dal ricevimento dell’avviso per proporre ricorso e la raccomandata dà certezza della data del ricevimento.
Se verrà presentato ricorso e questo verrà accolto, l’Ufficiale di stato civile riceverà un decreto con efficacia immediata che andrà ad annullare o modificare l’annotazione apposta. In pratica l’Ufficiale di stato civile apporrà una nuova annotazione sull’atto precedentemente corretto e, ove necessario, lo comunicherà all’Ufficiale d’anagrafe.
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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