Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiE’ pervenuto un atto pubblico, redatto da un notaio, di riconoscimento di un minore da parte del padre.
Il figlio è già stato riconosciuto dalla madre al momento della nascita.
Si deve trascrivere l’atto o procedere soltanto con l’annotazione?
Il riconoscimento in atto pubblico davanti al notaio è espressamente previsto dall'articolo 254 del Codice Civile.
Il notaio è tenuto a trasmettere l'atto al Comune di nascita del minore.
L’ufficiale dello stato che riceve l’atto non può sindacare l'operato di altro pubblico ufficiale e deve procedere con gli adempimenti di propria competenza.
In primis la mera annotazione con la formula n. 147, come sotto riportata
e successivamente l’inoltro di idonea comunicazione all’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza del minore per l’aggiornamento nella scheda anagrafica AP.5.
L'attuale formula, come sopra citata, non prevede più la menzione della trascrizione del riconoscimento avvenuto per atto pubblico. E neppure l'articolo 29 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, oggi prevede una simile trascrizione, ma solo l'annotazione è contemplata dall'articolo 49, comma 1, lettera k del dPR 3 novembre 2000, n. 396.
Se ritiene che il riconoscimento sia stato effettuato contra legem, farà segnalazione al Procuratore della Repubblica, ma il riconoscimento è pienamente efficace fino a quando non sarà impugnato ed annullato. La mancata annotazione fa venire meno il requisito della pubblicità, ma non inficia il riconoscimento ricevuto già pienamente efficace.
Resta salva la facoltà dei genitori di rivolgersi al Tribunale ordinario per l'applicazione dell'articolo 262, comma 3, del Codice Civile per i cambiamenti in merito al cognome, ma nel frattempo, il minore continuerà a portare il cognome assegnato in fase di formazione dell’atto di nascita.
16 maggio 2022 Andrea Dallatomasina
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