PNRR – Lock-down e guerra cause di forza maggiore

Appalti, Anac suggerisce alle p.a. di escludere penali e risoluzioni contrattuali

Servizi Comunali Bandi gare e contratti
di La Posta del Sindaco
18 Maggio 2022

Il lock-down adottato in Cina per il Covid e l’invasione dell’Ucraina vanno considerati cause di forza maggiore, estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nei casi in cui è oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni come da contratto, le amministrazioni possono valutare la sospensione del contratto, e anche escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale. E’ quanto ha precisato Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione) con la delibera n. 227 dell’11 maggio 2022 (in all.), avente a oggetto “Indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici“, dando così risposta alla richiesta di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, impossibilitati ad ottemperare agli obblighi di fornitura di materiale informatico nell’ambito di contratti pubblici, data l’interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati. Una delibera che assume rilievo anche in termini di riflessi operativi per quanto riguarda le opere legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il caso Shenzen
Ad incidere, in particolare, spiega una nota, la chiusura del centro cinese di Shenzen, e al venir meno del gas neon, utilizzato per alimentare i laser nei chip dei computer. Di fronte all’impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore, Anac indica l’esclusione delle penali o della risoluzione contrattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale.

I suggerimenti
Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, la delibera raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, l’Anac suggerisce di individuare dettagliatamente:

  • gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
  • gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
  • le obbligazioni contrattuale in relazione alle quali la clausola si applica.

Inoltre, l’Authority guidata da Giuseppe Busia, suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

La Posta del Sindaco


Allegato: Delibera ANAC 11 maggio 2022, n. 227

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