FISCO OGGI – 17 maggio 2022
Servizi Comunali Imposte e tasseFISCO OGGI
Aliquota Ires dimezzata, i presupposti per beneficiarne
17 Maggio 2022
L’Agenzia chiarisce in quali casi le strutture che hanno sostituito gli enti ospedalieri, le fondazioni bancarie e gli enti religiosi riconosciuti possono usufruire della tassazione ridotta
L’agevolazione che riduce del 50% l’aliquota Ires per determinati soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale è stata di recente modificata. In particolare, è prevista la sua abrogazione, ma soltanto con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La circolare n. 15 del 17 maggio 2022 precisa, dunque, che la l’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 è tuttora vigente e ne delinea gli ambiti e le modalità applicative con specifico riferimento a determinate tipologie di beneficiari in relazione alle quali sono emerse alcune criticità interpretative oggetto di contenzioso. Le categorie interessate sono:
In via generale il documento di prassi ricorda che per usufruire della riduzione Ires il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente in quanto l’agevolazione intende premiare l’attività svolta a favore della comunità.
L’appartenenza a una delle categorie previste dalla norma, quindi, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale. Con riferimento al profilo oggettivo, l’aliquota ridotta spetta soltanto per i redditi connessi all’attività istituzionale.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte di cassazione, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha affermato che l’agevolazione Ires non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, ma trova giustificazione anche nella natura dell’attività svolta, giacché in tal modo lo Stato, con il minore prelievo fiscale, intende tutelare interessi meritevoli di particolare attenzione.
Enti ospedalieri
Con la riforma del 1978 è stato riordinato il mondo delle strutture sanitarie e sono stati soppressi gli “enti ospedalieri”, che figurano tra i destinatari dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1972. Di conseguenza, è sorto il problema di individuare le corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico.
In base al costante orientamento della Cassazione, agli “enti ospedalieri” sono subentrati le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica.
Detto ciò, l’Agenzia precisa che:
Fondazioni bancarie
Per quanto concerne le fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo n. 153/1999, sono stati superati i dubbi interpretativi ed è stato chiarito che, ai fini della spettanza del beneficio, le fondazioni hanno l’onere di dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 e di provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta secondo i criteri della giurisprudenza comunitaria e nazionale specificamente illustrati nella circolare.
Enti religiosi
Più articolato il ragionamento per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in possesso dell’equiparazione agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”, beneficiari dell’agevolazione in base alla lettera c) dell’articolo 6. Con particolare riferimento agli enti ecclesiastici l’Agenzia:
Gli stessi chiarimenti valgono anche per gli enti religiosi non cattolici e per gli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.
Inoltre, per un’esigenza di parità di trattamento, la soluzione interpretativa è estesa anche agli altri soggetti elencati nell’articolo 6, in relazione alle caratteristiche e ai fini propri di ciascun ente.
Sul tema, l’amministrazione ricorda che in base al consolidato orientamento della Cassazione l’Ires agevolata spetta anche per attività “diverse” da quelle di religione e di culto, qualora siano svolte in maniera “marginale” e con obiettivi strumentali agli scopi istituzionali dell’ente. Tale rapporto è stato escluso dalla Corte suprema stessa in presenza di un’attività volta al “procacciamento di mezzi economici” quando “per l’intrinseca natura di esso o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto), non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine”.
Sulla stessa linea la risposta n. 152/2018 dell’Agenzia delle entrate relativa a un ente di beneficienza a cui è stata negata l’agevolazione per i proventi derivanti dalla locazione di immobili senza riqualificazione della attività come commerciale.
Risposta di Andrea Dallatomasina
TAR Puglia, Bari, Sezione III – Sentenza 7 gennaio 2025, n. 9
TAR Sicilia, Palermo, Sezione II – Sentenza 8 novembre 2024, n. 3083
ANAC – 11 novembre 2024 (Parere funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024)
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