Il rifiuto ad adempiere dell'ufficiale dello stato civile
L'iter amministrativo da seguire
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiPer quanto concerne il reddito di cittadinanza, si desidera sapere quali sono i controlli che deve eseguire l'ufficiale di anagrafe.
I controlli dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti il Reddito di cittadinanza spettano al Comune di residenza indicato dal richiedente medesimo nel momento di presentazione della domanda.
Occorre quindi verificare i requisiti anagrafici (residenza e cittadinanza/soggiorno), e se necessario, inserire periodi di residenza richiesti da altri comuni e spostare la pratica ad altri comuni per la verifica della residenza inviare in approvazione il mancato possesso dei requisiti al coordinatore per i controlli anagrafici
Come previsto dal D.L. 4/2019, i beneficiari devono essere in possesso del requisito di
cittadinanza/soggiorno (cittadino italiano, cittadino dell’Unione Europea, familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di un Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso, titolare di protezione internazionale: asilo politico o protezione sussidiaria) e dei requisiti di residenza (residenza in Italia per un periodo complessivo di almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa). Non mi risulta al momento che vi siano modifiche nonostante l’entrata in vigore della legge che prevede espressamente che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo sia valido per 10 (dieci) anni e sia automaticamente rinnovato alla scadenza, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie.
L’articolo 2 del D.L. n. 4 del 2019 recita: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuati
La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 e in vigore dal 1° febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La legge prevede inoltre espressamente che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo sia valido per 10 (dieci) anni e sia automaticamente rinnovato alla scadenza, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie.
Tale documento è quindi equiparabile al precedente “illimitato”.
Qualora una persona risulti cancellata dall’anagrafe, ma sia comunque rintracciabile e non sia stata stabilita la decadenza dal beneficio, occorre indirizzarla a richiedere la residenza anagrafica, come indicato nella Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020. Al fine di accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune potranno collaborare con i servizi anagrafici, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Il richiedente deve infatti risiedere in Italia durante l’intero periodo di erogazione del beneficio, inoltre, qualora un altro componente cambiasse la residenza, entro due mesi deve essere presentata una nuova DSU (tale termine è tuttavia sospeso per il periodo di emergenza Covid).
Su questo aspetto mi soffermo in quanto personalmente, ripeto personalmente, non ritengo assolutamente logico che venga “violentata” la legge anagrafica e umiliato il lavoro dell’agente accertatore. Quando si parla di irreperibilità si tratta di un procedimento di durata almeno annuale con riscontri attenti e costanti nel tempo, l’obbligo del cittadino è di dichiarare la propria dimora abituale ai sensi dell’art. 2 della legge anagrafica (entro venti giorni), il non avere ottemperato ai principi di una legge, avere attivato un procedimento amministrativo lungo e laborioso ritengo non possa essere vanificato. Quindi concludo dicendo che se un soggetto risulta irreperibile non possiede i requisiti per accedere al beneficio (questo ovviamente se l’interessato non dimostra, per esempio, di essere stato ricoverato in un ospedale in condizioni che non consentivano di contattare alcun soggetto esterno o altre motivazioni che comunque dovranno essere supportate da precisa documentazione.
Qualora la persona non risulti rintracciabile e l’ufficio anagrafico avesse inviato all’INPS la comunicazione del mancato rispetto del requisito si può chiudere il caso.
Procedere a contattarlo tramite i recapiti forniti in occasione della presentazione della domanda e in caso di mancata risposta avviare le pratiche per la revoca, con allegata documentazione che attesti le condizioni di irreperibilità. In pratica ai fini dell’accertamento sul requisito di residenza, i servizi comunali competenti possono richiedere ai soggetti – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva.
La condizione di cui sopra non prevede in ogni caso un’azione di autotutela e quindi l’annullamento della pratica di irreperibilità ma bensì un esame attento dei documenti presentati dall’interessato a giustificazione dell’assenza che, se ritenuti esaustivi, consentiranno di dichiarare il possesso dei requisiti, null’altro.
20 maggio 2022 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2144, sintomo n. 2173
L'iter amministrativo da seguire
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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