Quantificazione della voce “spesa di personale”

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
23 Maggio 2022

Nel calcolo relativo alla riduzione delle spese per il personale di cui all'art. 1, co 557 legge 296/2006, gli impegni reimputati nell'anno successivo e quindi finanziati con l'FPV devono essere calcolati manualmente e portati in diminuzione dell'aggregato 101? - Anche nel calcolo delle capacità assunzionali previsto nella procedura vengono estrapolate tutte le spese di personale dell'aggregato 101 compresi gli impegni del contratto accessorio reimputati nell'anno successivo e finanziati con l'FPV. Pertanto si chiede a livello normativo come operare.

Risposta

Premesso che la quantificazione della voce “spesa di personale” va operata secondo modalità diverse, in funzione della finalità per la quale occorre determinare la stessa, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2017) la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che occorre fare riferimento agli impegni che effettivamente gravano su ogni esercizio finanziario, anche se reimputati (provenienti cioè dall’esercizio precedente, e quindi finanziati dal F.P.V.), escludendo invece dal computo il F.P.V. di spesa a carico del quale non si registra alcun impegno di spesa, in quanto lo stesso è destinato ad assicurare la copertura di impegni reimputati nell’esercizio successivo.

Si vedano al riguardo le delibere della Corte dei conti Sez.  Controllo Molise, n. 218/2015, Sez. Autonomie n. 13/2015 (con cui sono stati approvati i questionari SIQUEL al rendiconto 2014), e da ultimo Sez. Controllo Campania n. 208/2021 che ha ribadito come, ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al sopra ricordato comma 557 della legge 296/2006, si deve fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l'esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno, ivi compresi quindi anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti e reimputati in quello in corso, mentre per le stesse ragioni va escluso il fondo pluriennale vincolato stanziato in parte spesa in quanto destinato a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento.

19 maggio 2022            Ennio Braccioni

 

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