massima
Le regole procedimentali sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non possono dirsi rispettate allorquando l’atto di primo grado sia stato preceduto dall’acquisizione, sia pure nella forma del silenzio assenso, del parere della Soprintendenza mentre l’atto di secondo grado non abbia seguito il medesimo percorso prefigurato dalla legge per l’adozione dell’autorizzazione paesaggistica non risultando che sia stato richiesto alla Soprintendenza di esprimersi in via preventiva. Tale mancato coinvolgimento non ha una rilevanza soltanto formale ma anche sostanziale, in quanto è necessario che l’ente preposto alla tutela del paesaggio si esprima in ordine alla effettiva compatibilità dell’intervento eseguito con il paesaggio stesso.
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
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