Trattamento di fine servizio

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
25 Maggio 2022

Il segretario Comunale è stato assunto come dipendente del Comune di Roma nel 1999 ed è diventato segretario comunale nel 2015. Lo stipendio da Segretario comunale è stato predisposto in regime di TFS. E' Corretto? La retribuzione di Posizione e la maggiorazione del 25% per segreteria in convenzione sono soggette totalmente a TFS o una quota?

Risposta

ll Trattamento di Fine Servizio è l’indennità che viene erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.

A decorrere dall’entrata in vigore del DPCM 20/12/99, al personale assunto per la prima volta presso una pubblica Amministrazione nonché al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è applicata la disciplina del TFR (art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

Tale disciplina del TFR è obbligatoria anche per quei pubblici dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro e che dopo il 30/5/2000 siano stati riassunti presso una pubblica Amministrazione nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità. A tal proposito interviene la Circolare dell’INPDAP n.30 del 2002 secondo la quale conservano il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato. Per cui, con riferimento al quesito se tra la posizione lavorativa presso il Comune di Roma la posizione di Segretario comunale non vi è stata soluzioni di continuità è corretto il regime TFS applicato.

Resta invece assoggettato al regime di TFS il personale che alla data di entrata in vigore del citato DPCM prestava servizio a tempo indeterminato e che, successivamente a tale data, transiti da uno ad altro Ente pubblico per:

  • trasferimento
  • mobilità – volontaria od obbligatoria

distacco e comando.

Relativamente all’ultima parte del quesito l’INDAP con nota n. 23 del 15 giugno 2011 aveva avuto modo di precisare i componenti che concorrono al calcolo TFS e per quanto riguarda la retribuzione di posizione come segue:

  • nella misura intera per i segretari già appartenenti all’area della dirigenza; 
  • limitatamente all'importo di € 1.032,91 - € 2.065,83 - € 3.098,74 (a seconda dell’anzianità di servizio maturata alla data del 30.11.1995) per i segretari inquadrati nella fascia professionale B
  • la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai segretari generali con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 41, commi 4 e 5, CCNL 16 maggio 2001;
  • la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (nella misura del 25% delle seguenti voci: stipendio tabellare – IIS – RIA – retribuzione di posizione utile).

23 maggio 2022            Angelo Maria Savazzi 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4434, sintomo n. 4545

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