massima
Ai sensi dell’art. 27, comma 8, della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 1, comma 169, del d.lgs. 27 dicembre 2006 n. 296, per gli Enti locali, la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi a domanda individuale deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000); Il fatto che la provincia non abbia tempestivamente segnalato ai comuni della provincia il prevedibile incremento del costo del servizio di conferimento dei rifiuti in modo da consentire loro di adeguare le relative previsioni di bilancio ed evitare al contempo di esporre le amministrazioni comunali ad un defatigante contenzioso tributario e alla necessità di procedere, ad esercizio finanziario ormai concluso, al riconoscimento di debiti fuori bilancio, non è rilevante per un eventuale danno, poiché, ferma la perentorietà del termine previsto dalla legislazione nazionale (art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006) il Prefetto potrebbe concedere ai comuni ulteriori termini per l’approvazione del bilancio, di guisa che il danno ipotizzato in capo alle amministrazioni comunali risulta essere del tutto incerto ed ipotetico (Cons. Stato, n. 3808/2014).
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno – Pubblicazione n.2 - Referendum popolari - Ed.2025
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