Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiSi chiede se, dopo aver proceduto alla trascrizione del matrimonio straniero tra cittadini stranieri, si deve procedere anche alla trascrizione della sentenza di divorzio straniera sebbene i cittadini, nel frattempo, abbiano acquistato la cittadinanza italiana.
Si precisa anche che nella sentenza non è stata riscontrata la dicitura relativa al passaggio in giudicato.
Una trascrizione dell’atto di matrimonio effettuata ai sensi del primo comma dell’art. 19 del Dpr. 396/2000 è una trascrizione a sé stante che non permette successivamente alcun aggiornamento mediante l’apposizione delle annotazioni che non siano a carattere patrimoniale, pertanto non costituisce “ la base” per poter poi procedere alla trascrizione della relativa sentenza di divorzio. Se prima dell’emissione della sentenza uno degli sposi ha acquistato la cittadinanza italiana, l’atto di matrimonio dovrà essere trascritto nuovamente ai sensi dell’art. 12 comma 11 del Dpr. 396/2000 e la precedente trascrizione, riguardante due stranieri rimarrà lettera morta. A questo punto avrete titolo per valutare la sentenza di divorzio e se sussistono i requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 potrete procedere alla trascrizione della sentenza ed alla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita del neo cittadino.
Il passaggio in giudicato della sentenza è uno degli elementi da verificare per cui provate a verificare se tra le righe si rileva questa notizia o chiedete aiuto al Consolato italiano competente.
24 maggio 2022 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2150, sintomo n. 2179
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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