L’art. 157, comma 4, prevede che sia possibile sostare nelle strade urbane a senso unico di marcia anche sul lato sinistro a condizione che rimanga uno spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Se non vi sono queste condizioni, anche in assenza di segnaletica verticale vale l’articolo testè citato e, pertanto, si è soggetti alla relativa sanzione amministrativa. Se poi sul lato destro vi sia già un cartello di divieto di sosta, con pannello integrativo su "ambo i lati', allora ne consegue che in quel tratto di strada la sosta è vietata su ambo i lati.
Sul punto è intervenuta anche un’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui la scelta della pubblica Amministrazione di vietare la sosta in un’area su ambo i lati, per le esigenze della circolazione, rientra nell’ambito della discrezionalità pubblica, il cui sindacato sfugge al giudice amministrativo, salve le ipotesi di macroscopica irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento di fatto (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 05/07/2017, n.3285).
Va da sé, comunque, che vada garantita la conoscibilità della segnaletica stradale per chi provenga da ambo i sensi di marcia (in altre parole, il divieto in parola deve essere collocato in modo da essere visibile a chi entri nel vicolo e chi esca dallo stesso non deve aver potuto seguire percorsi alternativi che non consentano l’avvistamento di quel segnale in entrata); al riguardo, incombe comunque sul cittadino l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze concrete dalle quali desumere l’inadeguatezza della segnaletica, non gravando sulla pubblica Amministrazione l’onere di fornire la prova dell’inadeguatezza della segnaletica stradale che avrebbe potuto influenzare o indurre in errore la condotta di guida dell’utente della strada.
Infine, ove la strada si presenti “stretta” e senza sbocco è comunque chiaro che non esiste altra soluzione ragionevole che il divieto di sosta su ambo i lati.
25 maggio 2022 Elena Conte
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