Classificazione Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) considerate le normative di riferimento, nazionali Dlgs 207/2001 , LR 5/2008 Regione Marche e le varie sentenze negli anni, possono essere classificate come Enti Pubblici Non Economici o Economici ?

Nel primo o nel secondo caso di cui sopra, come può essere interpretato l'assoggettamento di tali Enti alle seguenti normative di riferimento: TUEL, TUSP e Dlgs 165/2001?

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Risposta

Secondo la generale previsione (art. 5 d.lg. n. 207 del 2001) le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali erano tenute a trasformarsi, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, in aziende pubbliche di servizi alle persone (A.S.P.).

L’art. 2 della LR Marche n. 5/2008 ha previsto che :

1. Sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5:

a) le IPAB e loro consorzi che svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi assistenziali;

b) le IPAB e loro consorzi che erogano esclusivamente contributi economici;

c) le IPAB e loro consorzi operanti prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato se in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

2 bis. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 che gestiscono scuole materne attuano la trasformazione alla conclusione del ciclo scolastico degli alunni già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L’ANAC ha evidenziato la necessità di procedere caso per caso all’esame della sussistenza dei requisiti, precisando che “Le novità introdotte dalla riforma di settore in ordine alla trasformazione obbligatoria delle IPAB in ASP o in associazioni/fondazioni, consentono di ritenere in parte superato l’indirizzo dell’Autorità (di cui alla deliberazione AG 479 del 20/07/2000), che include tout court dette istituzioni nel novero degli organismi di diritto pubblico. Ciò in quanto, se le caratteristiche di questi ultimi sembrano permanere nelle ASP (personalità giuridica di diritto pubblico, finalità socio assistenziali e non di lucro, autonomia statutaria, contabile e finanziaria, operatività con criteri aziendali; membri del Cda nominati dalla regione), si ritiene vadano invece indagate caso per caso nelle istituzioni trasformate in associazioni/fondazioni.

Si tratta, come è noto, dei tre requisiti richiesti, cumulativamente, dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006 ai fini del riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico:

1. personalità giuridica;

 2. essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;

3. attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

Se i primi due requisiti paiono sussistere, più incerto appare l’esito della valutazione della sussistenza del terzo requisito, quello della “dominanza pubblica” nelle forme alternative del finanziamento maggioritario, del controllo della gestione o della nomina dei componenti degli organismi di amministrazione, direzione o vigilanza in misura non inferiore alla metà da parte dello Stato o di altri enti pubblici. Ciò in quanto tra i criteri alternativi richiesti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, spicca il “carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati” (art. 1, comma 3, lett. b), a sua volta integrato in caso di “esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante” (art. 1, comma 5, lett. b)) e a condizione “che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale” (art. 1, comma 5, lett. b))”.

Dunque, la depubblicizzazione di una I.P.A.B. risponde pienamente ai principî e ai criterî sanciti dall’art. 1, commi 3 e 6, del d.P.C.M. del 16 febbraio 1990 e dalle disposizioni dettate d. lgs. n. 207 del 2001 per il riordino delle IPAB, principî già affermati nelle fondamentali sentenze del CdS n. 396 del 7 aprile 1998 e n. 466 del 16 ottobre 1990 della Corte costituzionale in questa materia, e si iscrive armonicamente, peraltro, in quel complesso, ma ormai inarrestabile percorso sempre più decisamente intrapreso dall’ordinamento nella valorizzazione degli enti del c.d. terzo settore, con l’approvazione, peraltro e di recente, del relativo Codice (d. lgs. n. 117 del 2017), per la penetrazione via via maggiore, nella realtà vivente dell’esperienza giuridica, della c.d. sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma quarto, Cost.), in base alla quale, con una nuova visione dei rapporti tra istituzioni e società e tra enti pubblici e privati, «le realtà organizzative espressive della comunità vengono così investite di compiti tradizionalmente riservati alla sfera pubblica, secondo un modello che dal 2001 ha trovato un riconoscimento anche costituzionale del nuovo quarto comma dell’art. 118 Cost.» (Cons. St., comm. spec., 14 giugno 2017, n. 1405).”

Ciò premesso, si ritiene che le IPAB siano assoggettate, nei limiti di compatibilità con la peculiarità delle stesse, alle regole giuscontabili proprie degli EELL di cui al TUEL e al d.lgs. n. 118/2011, tramite il controllo della giurisdizione contabile  nonché ai principi ed alle regole  del TUPI del 2001 e ss.mm. atteso che le aziende di servizi alla persona rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (v. CdC , e soggiacciono alle regole in esso previsto.

30 maggio 2022             Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2220, sintomo n. 2293


Scritto il 01/06/2022 , da De Carlo Eugenio

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