Richiesta pervenuta da ex dipendente di visita per idoneità a proficuo lavoro
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente di questo Ente è stato posto in aspettativa senza assegni in quanto incaricato presso altro Ente ai sensi dell' art. 110, comma 2 , D.Lgs. 267/2000 dal 15.7.2019 fino alla data del 14.7.2022.
L'Ente che ha conferito l'incarico ha espletato nuova selezione per l'incarico di cui trattasi con esito positivo del medesimo dipendente confermando l'incarico dal 15.7.2022 fino alla fine del mandato del Sindaco prevista per il 2024. È possibile confermare per ulteriore periodo l'aspettativa non retribuita da parte del nostro Ente al dipendente interessato? Quale risulta essere il termine conservativo del posto in pianta organica da parte del nostro Ente?
L’art. 110, comma 5 del Tuel stabilisce che per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Conseguentemente non vi sono limiti temporali al collocamento in aspettativa di tali dipendenti.
A tal proposito il Dipartimento della funzione pubblica si è espressa (parere DFP-0025780-P-16/04/2021) nel senso che il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali non costituisce un diritto soggettivo del dipendente. L’amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’articolo 110 potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.
Secondo il DFP non sarebbe condivisibile una chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore (… “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa…”), secondo cui l’amministrazione di appartenenza dovrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa. La ratio della norma è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l’aspettativa. Non sfugge, infatti, l’impatto che la concessione obbligata dell’aspettativa prevista dal comma 5 dello stesso articolo 110 potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.
Deve ritenersi, secondo questo condividibile orientamento, che agli Enti non sia preclusa la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinino l’impossibilità di un accoglimento del collocamento in aspettativa, nell’ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale e del buon funzionamento dell'amministrazione.
In tal senso anche la Corte dei conti - Sezione controllo della Lombardia -, la quale con il parere n. 232 del 2018 reso in riferimento all’applicazione dell’art. 110, comma 5, del TUEL, nel chiarire la portata della modifica apportata alla previsione dall’art. 11 del d.l. n. 90 del 2014 precisa quanto segue: “ …2.5. L’attuale disposizione in esame, nel ribadire l’impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspettativa prevista dalla medesima disposizione…”; quindi non pare attribuire all’aspettativa in questione carattere di automatismo evidenziando piuttosto, proprio attraverso la terminologia utilizzata, l’effetto derogatorio della disciplina in materia di esclusività derivante che si produce solo a seguito della concessione dell’aspettativa.
3 giugno 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4475, sintomo n. 4586
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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