FISCO OGGI – Documento 22 dicembre 2017

Servizi Comunali Cause e liti

27 Dicembre 2017

FISCO OGGI

Il punto sul contributo unificato per i ricorsi al capo dello Stato

Stabilito, tra l’altro, il momento di decorrenza delle nuove modalità di versamento, che vanno a coincidere con l’operatività dei codici tributo da indicare nel modello F24 Elide

 

L’avvento del processo telematico ha avuto riflessi importanti anche sul pagamento delle spese di giustizia. In particolare, il contributo unificato, dovuto in caso di ricorso straordinario al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, notificato dal 1° novembre 2017, va versato online con l’F24 Elide.
Modalità e termini per l’assolvimento del tributo, nonché controllo e attività di recupero in caso di mancata regolarizzazione, sono i contenuti della circolare 29/E del 22 dicembre 2017.

A quanto ammonta il contributo unificato
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.
Per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica notificati successivamente al 1° gennaio 2013, l’importo dovuto per il contributo unificato è di 650 euro, in luogo dei 600 euro dovuti per i ricorsi straordinari notificati in precedenza e, più precisamente, per quelli notificati dal 7 luglio 2011 fino a tutto il 2012 (cfr articolo 13, comma 6-bis, Dpr 115/2002, Tusg - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - che fissa gli importi del contributo unificato dovuti per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato).
L’importo dovuto a titolo di contributo unificato in sede di ricorso straordinario aumenta della metà “ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso” (articolo 13, comma 6-bis.1, Tusg).
In proposito, la circolare 1/2011 del dipartimento Finanze del Mef, con riguardo al contributo unificato nel processo tributario, precisa che l’omessa indicazione dei dati in questione può essere sanata depositando un documento che contiene le stesse informazioni.
 
Come effettuare il versamento
L’introduzione del processo amministrativo telematico ha comportato delle novità anche in relazione al versamento delle spese di giustizia. Non è più possibile pagare il contributo unificato presso gli uffici postali – con l’apposito bollettino di conto corrente – presso le banche con il modello F23 o presso le tabaccherie.
Le nuove coordinate per procedere all’assolvimento del contributo per i ricorsi promossi davanti al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al presidente della Regione siciliana, sono dettate dal decreto 27 giugno 2017 del ministero dell’Economia e delle finanze.
In particolare, per i ricorsi amministrativi davanti al Tar e al Consiglio di Stato, il tributo è versato tramite F24 – esclusivamente in modalità telematica – senza possibilità di compensazione, attraverso i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria (articolo 1).
La stessa modalità telematica di versamento è obbligatoria anche per il versamento del contributo unificato relativo ai ricorsi straordinari al presidente della Repubblica (disciplinati dal Dpr 1199/1971) e ai ricorsi straordinari al presidente della Regione siciliana (disciplinati dall’articolo 23 dello statuto della Regione siciliana (articolo 2).
Tutto ciò sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 1° settembre, ossia il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 27 giugno 2017 (articolo 3), ma “nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’articolo 192, comma 1, del Tugs (modificato dal Dl 168/2016, convertito con modificazioni dalla legge 197/2016)” (articolo 1, comma 2).
Il 12 ottobre scorso, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 123/2017 (vedi “Ricorsi al Tar. Debuttano i codici per il contributo unificato)”, ha istituito i codici tributo per il pagamento mediante modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) del contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica e per quelli al presidente della regione Sicilia. Nella stessa risoluzione è stato precisato che la loro operatività decorre dal 1° novembre 2017.
Pertanto, a partire dai ricorsi straordinari notificati da tale data, precisa la circolare in commento, si considera terminato il periodo transitorio e si applicano le disposizioni dettate dal Dm 27 giugno 2017, in ordine alle nuove modalità di versamento del contributo unificato.
 
Inammissibilità del ricorso straordinario in ambito tributario
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria (cfr Consiglio di Stato, parere n. 3012 del 25 settembre 2014). Tale rimedio, infatti, è ammesso solo con riguardo alle controversie rientranti nella competenza del giudice amministrativo ed è pertanto inammissibile per la materia tributaria e le relative controversie che rientrano nella giurisdizione, di natura funzionale e inderogabile, delle commissioni tributarie.
 
Contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o rinuncia
La circolare in esame, inoltre, ricorda che il Consiglio di Stato ha più volte sottolineato che il contributo unificato ha carattere tributario e l’obbligazione del pagamento sorge in capo al ricorrente all’atto della presentazione del ricorso straordinario (cfr Consiglio di Stato, sentenze nn. 4881/2011 e 1958/2015). Dunque, il presupposto oggettivo del dovere contributivo risiede nell’avvenuta proposizione del ricorso.
Pertanto, l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria non implica l’esonero dal pagamento del contributo unificato, nel caso in cui il ricorso (pur inammissibile) sia stato comunque proposto. E, analogamente, l’obbligazione permane anche nell’ipotesi dell’eventuale rinuncia al ricorso presentato.
 
Contributo unificato e trasposizione del ricorso straordinario
La circolare ricorda altresì che il ricorso straordinario può essere trasposto in sede di giurisdizione amministrativa. In tal caso, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo  comporta, per il ricorrente, l’obbligo di integrare il contributo dovuto, considerati i diversi importi fissati dall’articolo 13, comma 6-bis, Tusg per il ricorso straordinario e per quello giurisdizionale.
 
Controllo e riscossione del contributo unificato
In materia di controllo, la circolare ricorda la necessità di distinguere due differenti discipline: quella dettata dal Tugs e dal Dpr 1199/1971 e quella dettata dal ricordato Dm 27 giugno 2017. Nel primo caso, l’attività di controllo del regolare versamento del contributo unificato, nonché le procedure di recupero e di riscossione, sono compiti attribuiti all’organo che ha emanato l’atto o del ministero competente. Nel secondo caso, invece, tali funzioni sono attribuite alla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Controllo e riscossione ante Dm 27 giugno 2017: ufficio competente
La competenza a vigilare sul corretto assolvimento e/o sul recupero spetta “all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente” (articolo 9, comma 2, Dpr 1199/1971), secondo le modalità e nelle forme fissate dal Tusg.
In altri termini, il compito di verificare il regolare versamento del contributo unificato spetta, in linea generale, all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato.
Pertanto, per i ricorsi contro gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, presentati prima della vigenza del Dm 27 giugno 2017, la competenza al controllo e al recupero, anche coattivo, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, è dell’amministrazione fiscale che, a prescindere dall’eventuale inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria, dovrà procedere:

  • al recupero del contributo unificato, il cui pagamento sia omesso o insufficiente, notificando al contribuente l’invito al pagamento previsto dall’articolo 248, Tusg

  • all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 71, Dpr 131/1986, in caso di mancato riscontro all’invito al pagamento

  • all’iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento, del contributo e della sanzione richiesti. 

    Invito al pagamento, sanzioni e iscrizione a ruolo
    In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato (cfr articoli 16 e 248, Tusg), l’ufficio notifica al ricorrente – entro trenta giorni dal deposito del ricorso – l’invito al pagamento dell’importo dovuto, avvisandolo espressamente che, in caso di inadempienza (entro un mese), procederà all’iscrizione a ruolo del contributo, con addebito degli interessi al saggio legale, nonché all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-bis del medesimo articolo 16, Tusg, ossia quella di cui all’articolo 71, Dpr 131/1986.
    Il ricorrente che accoglie l’invito al pagamento può adempiere (senza aggravio di interessi e sanzioni) utilizzando il modello F23, sul quale dovrà indicare il codice tributo “750T” riportando nel campo 6 il codice dell’ufficio che ha emesso l’invito. La ricevuta poi dovrà essere depositata entro 10 giorni dal pagamento.
    In caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato a seguito dell’invito, l’ufficio procede, con atto separato, all’irrogazione della sanzione, nella misura dal 100 al 200% del contributo dovuto, che dovrà essere assolta indicando, nell’F23, il codice tributo “699T”.
    Qualora persista l’inadempimento del contribuente, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo.
    Per quanto riguarda i termini per il recupero del contributo unificato, la  circolare precisa che trova applicazione la prescrizione decennale (ex articolo 2946 cc).

    Controllo e riscossione post Dm 27 giugno 2017
    Le nuove disposizioni prevedono ora che l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi relativi al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al presidente della Repubblica e al presidente della Regione siciliana siano curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (articolo 2, comma 2).
    La gestione di tale attività decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, dal momento del deposito diretto, da parte dell’interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato. In sostanza, controllo e recupero sono competenza esclusiva del Consiglio di Stato a decorrere dal momento in cui la Segreteria delle sezioni consultive riceve la relazione sul ricorso predisposta dall’ufficio competente all’istruttoria, vistata dal ministro competente (articolo 2, comma 3).
     

    Sonia Angeli

    pubblicato Venerdì 22 Dicembre 2017

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