Intestazione concessione al minore mediante l'intervento del genitore
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiCon la FAQ n. 49 del 1.6.2022, la RGS ammette che la copertura delle maggiori spese per utenze possa avvenire anche attraverso gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. Fondone) di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie. Alla luce di quanto sopra, si richiede se le somme vincolate nel risultato di amministrazione 2021 derivanti dalla soppressione della quota capitale 2020 dei mutui mef, ad oggi non ancora utilizzata, possa essere destinata alla copertura di dette maggiori spese. E, se sì, solo per le spese di energia elettrica, oppure anche per il gas?
Non si ritiene che le economie conseguenti alla sospensione delle quote capitale in scadenza nel 2020 dei mutui MEF - che in quanto non impegnate sono confluite nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione - possano essere utilizzate per la copertura delle maggiori spese per utenze.
Al riguardo si osserva che:
a) l’articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/2020, ha vincolato i suddetti risparmi di spesa “” ... per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19 ...””;
b) la FAQ n. 49 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in applicazione dell’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia possono essere utilizzati per l’anno 2022 “” ... gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ... “”.
La facoltà prevista da detto articolo 37-ter, valida per il solo anno 2022 e derogatoria rispetto alle normali regole che disciplinano l’utilizzo degli avanzi, consente di utilizzare gli eventuali avanzi vincolati per il finanziamento delle maggiori spese per l’energia, ma solamente nella misura in cui essi siano relativi alle somme, non utilizzate, delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia (il c.d. “Fondone”): tale disposizione ha evidentemente natura di norma eccezionale, ed in quanto tale è da considerare norma di stretta interpretazione, e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica, e non può ritenersi applicabile in casi diversi da quelli espressamente contemplati nella norma stessa.
Per quanto riguarda le risorse conseguenti alla sospensione delle quote capitale dei mutui MEF, le stesse non rappresentano risorse assegnate di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quindi esulano dal campo di applicazione del ricordato articolo 37-ter, e continuano ad essere caratterizzate dal vincolo previsto dal citato articolo 112 del d.l. n. 18/2020 che le ha destinate al finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
8 giugno 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4123, sintomo n. 4179
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Ministero dell’Interno – 15 maggio 2025
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Circolare 14 aprile 2025, n. 1308
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