Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiChe differenza c’è tra la convivenza di fatto dichiarata per configurare i rapporti tra coabitanti ai sensi dell'art. 1 comma 36 della L. 76/2016 in sede di dichiarazione di residenza/cambio abitazione e la registrazione di una convivenza di fatto?
Dichiarare di essere conviventi senza registrazione è sufficiente per maturare diritti di assistenza del partner e la maturazione dei diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana?
L’articolo 1 commi 36 e 37 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, disciplinano le convivenze di fatto.
Come previsto dal comma 36, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Il successivo comma 37 dispone che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Quindi per procedere alla costituzione di una convivenza di fatto, e poter usufruire dei diritti previsti nei commi dal 38 al 50, dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione di istituzione della convivenza di fatto.
Non importa se le due persone sono inserite in una famiglia anagrafica più complessa (genitori, fratelli, ecc. ) perché la relazione affettiva/solidale si circoscrive alle sole due persone che l'hanno dichiarata.
Se non viene resa tale dichiarazione ma due persone maggiorenni dichiarano comunque vincoli affettivi vi sarà la registrazione in una famiglia anagrafica (articolo 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223), saranno indicati come conviventi, ma non potranno beneficiare dei “vantaggi” della convivenza di fatto.
9 giugno 2022 Andrea Dallatomasina
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