Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'ente è in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis Tuel.
Il rendiconto 2021 chiude in disavanzo. L'Ente deve predisporre la delibera di ripiano del maggior disavanzo, si chiede se nella stessa deve essere considerata anche la quota vincolata(riguardante un finanziamento ministeriale) nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 che è stata già iscritta con variazione di bilancio nell'esercizio 2022, o se il maggior disavanzo da ripianare può essere considerato al netto di tale quota.
Da quanto sinteticamente esposto nel quesito deriva che il maggior disavanzo che l’ente deve ora ripianare dovrebbe essere rappresentato dal peggioramento del disavanzo dell’esercizio 2020 che è stato registrato alla chiusura dell’esercizio 2021.
In tal caso per il ripiano di tale maggior disavanzo (al netto della quota del disavanzo applicata al bilancio 2021 e non recuperata nell’esercizio, il cui importo dovrà essere interamente applicato al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione) potrà trovare applicazione quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 188 del TUEL, secondo il quale l’ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro (la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso; a tal fine non potrà essere computata l’entrata vincolata accertata nel 2021 e confluita in avanzo in quanto non impegnata, in quanto al ripiano del maggior disavanzo dovrà provvedersi con risorse degli esercizi 2022 e successivi.
9 giugno 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4125, sintomo n. 4181
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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